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Impiego pubblico e privato, rapporti tra procedimento disciplinare e penale

1 Febbraio 2022

La Pubblica Amministrazione ha facoltà discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, come indicato dall’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. E non è obbligata ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare quando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti ne consentano la decisione. In questo senso c’è una regola, già ricavabile dal sistema, che è stata successivamente formalizzata dall’integrazione del suddetto art. 55-ter da parte del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Così ha deciso la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 41892 del 29 dicembre 2021. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il citato articolo 55-ter “costituisce, in forza dell’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. [n. 165/2001], norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. e pertanto la disciplina della sospensione non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva”.

Tanto rilevato per l’ambito del pubblico impiego, ci si chiede quale sia il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale in ambito privatistico.

Al riguardo, si ricorda prima di tutto che la pendenza di un procedimento penale non costituisce giusta causa di licenziamento; quello che in effetti importa è “l’idoneità della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto”, Cassazione. Civ., Sez. Lavoro, 20 marzo 2017, n. 7127.

Invero, l’attuale codice di procedura penale non prevede più in via generale che la sentenza penale abbia efficacia di giudicato anche in sede civile. Ma è necessario – come indicato dalla sentenza della Cassazione Civile., Sez. III, 3 luglio 2009, n. 15641 – che l’effetto giuridico del processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato, oggetto di imputazione nell’ambito penale.

In altri termini, qualora una norma della contrattazione collettiva “individui tra i fatti disciplinarmente rilevanti ai fini del licenziamento le ipotesi delittuose previste dalla legge penale, ossia comportamenti in relazione ai quali sia astrattamente configurabile un delitto, senza ricollegare alcun effetto rilevante nel giudizio civile al fatto oggetto dell’imputazione penale, il giudice civile deve compiere un proprio autonomo accertamento senza dover attendere il previo accertamento dei fatti in sede penale”, Cassazione Civile, Sezione, Lavoro, 13 gennaio 2003, n. 314.

Si può quindi affermare che – eccetto l’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato disponga, ai fini della sussistenza della giusta causa, che il fatto sia accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato – il datore di lavoro privato ben potrà irrogare una sanzione espulsiva qualora il fatto, oggetto dell’imputazione penale, incida in maniera rilevante sul piano delle obbligazioni contrattuali e dell’aspettativa o probabilità di loro corretto adempimento, senza attendere l’esito del procedimento penale.

Peraltro, può accadere che, nell’ambito del procedimento disciplinare, si discuta di situazioni di particolare rilevanza o gravità, con conseguente necessità per il datore di lavoro di svolgere indagini sui fatti contestati al dipendente – magari sottoposto a procedimento penale –, venendo pertanto disposta nei confronti di quest’ultimo la c.d. sospensione cautelare (così come previsto, ad esempio, in molti contratti in ambito sanitario).

In tal caso, qualora emergano elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento disciplinare in corso – inclusi il rinvio a giudizio o un provvedimento giurisdizionale non definitivo – il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento senza attendere il passaggio in giudicato di un’eventuale sentenza penale. In effetti “il giudicato penale segna solo il termine massimo finale della sospensione e non vincola l’amministrazione [ovvero il datore di lavoro privato, n.d.r.] ad attendere l’irrevocabilità della sentenza penale”. Così come previsto dalla citata sentenza (n. 41892 del 2021). In ogni caso, la valutazione circa la legittimità del provvedimento espulsivo adottato spetterà unicamente all’autonoma valutazione del Giudice del lavoro.

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