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Impianti audiovisivi : legittimità dei controlli difensivi

27 Settembre 2013

In materia di impianti audiovisivi sul posto di lavoro, preliminarmente occorre tracciare una distinzione fra le installazioni volte al controllo dell’attività dei lavoratori (per le quali il primo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori impone un divieto assoluto), da quelle volte alla tutela del patrimonio aziendale (c.d. controllo difensivo).

Difatti, in relazione a quest’ultime, il secondo comma del succitato articolo prevede che gli impianti audiovisivi e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Il suddetto assunto è stato utilizzato dalla giurisprudenza come punto di partenza per sancire la legittimità dell’utilizzo degli impianti audiovisivi per proteggere il patrimonio aziendale dalle condotte illecite del lavoratore.
Pertanto, nel caso di controlli difensivi gli impianti, essendo utilizzati a tutela di beni aziendali, non subiscono il divieto imposto dal primo comma dell’art. 4 che è rivolto esclusivamente agli impianti installati al fine di controllare a distanza l’attività dei lavoratori.
Sul punto si è di recente espressa anche la Corte di Cassazione, la quale intervenendo su un licenziamento per giusta causa (avvenuto per furto in azienda), ha confermato il suddetto ragionamento, statuendo che non si applica il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi, qualora tali impianti siano destinati a tutelare il patrimonio aziendale (Cass. Sez. Lav. 6498/2011).

Il caso di specie, riguardava un dipendente di un noto istituto di vigilanza licenziato per aver sottratto somme considerevoli dal porta valori su cui prestava servizio.
Il lavoratore presentava ricorso per l’impugnazione del licenziamento, ritenendo inutilizzabile come fonte di prova la videocassetta nella quale era registrata la sottrazione poiché, nonostante l’apposizione delle telecamere fosse stata autorizzata da accordo sindacale, la registrazione, ai sensi dell’art.4 della l.300/1970, non poteva essere utilizzata per fini diversi da quelli di installazione.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza, è stato subito proposto ricorso in Corte d’Appello, la quale ha ribaltato la sentenza stabilendo la piena utilizzabilità della registrazione, poiché il controllo era diretto esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale leso (c.d. controllo difensivo).

Giunti in Cassazione, come sopra accennato, gli Ermellini hanno confermato la sentenza di appello, evidenziando come il comma 2 dell’articolo in questione consenta l’utilizzabilità degli impianti e delle apparecchiature di controllo, se richiesti da esigenze organizzative e produttive oppure dalla sicurezza del lavoro, nonché per la tutela del patrimonio aziendale.
Tale ricostruzione, è stata rafforzata anche successivamente dai Giudici della Suprema Corte (cfr. Cass. 2722/2012), i quali hanno ribadito che i controlli volti alla verifica dei comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio aziendale esulano dalle limitazioni imposte dal primo comma dell’art.4. dello Statuto dei Lavoratori.

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