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Immodificabilità della contestazione disciplinare e sua successiva integrazione

13 Aprile 2012

Come ormai ben noto, la giurisprudenza ritiene che una contestazione disciplinare – perché possa legittimamente condurre ad una sanzione – deve possedere i requisiti della tassatività e della determinatezza.
In buona sostanza, essa deve essere sufficientemente specifica da consentire al lavoratore accusato di conoscere esattamente quanto gli viene contestato, affinché sia in grado di discolparsi dagli addebiti.
Il grado di specificità della contestazione, tuttavia, è soggetto al vaglio giudiziale e, sul punto, la giurisprudenza si è da tempo attestata su un principio volto a garantire la “complessiva sufficienza” della medesima, che – ove pure non indichi tutte le circostanza del caso concreto – può considerarsi legittima purché sia idonea a far comprendere al dipendente il fatto addebitato.
Emblematica una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 24567/11).
Nella fattispecie, un lavoratore di un’azienda milanese veniva licenziato all’esito di un procedimento disciplinare nel quale gli veniva contestato di essersi recato in più occasioni presso una pizzeria, durante l’orario di lavoro e per svolgere attività estranee al servizio. Tale fatto veniva contestato al dipendente unitamente alla circostanza che, nell’immediatezza dei fatti, i suoi superiori lo avevano verbalmente richiamato per quella mancanza.
La peculiarità della vicenda – che aveva determinato le doglianze del lavoratore – consisteva nell’invio da parte dell’azienda, a licenziamento effettuato, di un’ulteriore missiva in cui si specificavano il nome ed il numero civico del locale in questione.
Riteneva, infatti, il dipendente licenziato che la contestazione disciplinare sulla quale si fondava il recesso fosse carente della sufficiente determinatezza, violando il suo diritto di difesa, illegittimamente compresso dalla genericità dell’addebito, in nessun modo sanabile attraverso la successiva missiva di specificazione di circostanze assolutamente rilevanti, consegnata addirittura dopo il recesso.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte (Cass. 24567/2011) rigetta il ricorso del lavoratore, evidenziando la correttezza della decisione della Corte territoriale sul punto, la quale aveva accertato che, sebbene la contestazione disciplinare contenesse un’imprecisione circa l’esatta denominazione della pizzeria e del numero civico del locale, essa descriveva comunque in modo puntuale il comportamento tenuto dal medesimo, richiamando peraltro la contestazione verbale che gli era stata fatta immediatamente dai suoi superiori, in tal modo rendendo in equivoche le indicazioni fornite dalla contestazione.
In buona sostanza, a giudizio della Suprema Corte, la contestazione era sufficientemente specifica da consentire al lavoratore di comprendere a quali fatti essa si riferisse e, quindi, da consentirgli di adeguatamente difendersi. In tale stato di cose – stante la complessiva sufficienza della motivazione – la successiva missiva di specificazione della contestazione si rivelava sostanzialmente irrilevante, essendo volta a correggere imprecisioni di portata non essenziale rispetto all’esatta individuazione dei fatti addebitati e tale pertanto da non determinare alcuna lesione del diritto di difesa e al contraddittorio.
Né essa, aggiungono gli Ermellini, può validamente intendersi quale integrazione alla contestazione, atteso che – secondo un principio in più occasioni espresso dal Supremo Collegio – l’integrazione dell’originaria formulazione delle censure non determina una immutazione della contestazione allorché le circostanze nuove addotte dal datore di lavoro non risultino determinanti per l’esatta individuazione e comprensione dei fatti oggetto di censura, ma riguardano allegazioni volte a fornire precisazioni e chiarimenti a tal scopo non essenziali, dovendosi viceversa qualificare come nuova contestazione disciplinare solo quella che incide sul nucleo essenziale dell’addebito.

 

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