11 Dicembre 2015
La Corte di Cassazione – con la recentissima sentenza n. 24051 del 25 novembre 2015 – ha richiamato (avallandola sia pur per meri motivi procedurali) la sentenza n. 4673/2012 con cui la Corte d’appello di Roma aveva affermato il principio per cui il dipendente illegittimamente privato delle sue mansioni non può sostanzialmente essere licenziato in via disciplinare per essersi assentato dal lavoro senza giustificazione (sia pure per un periodo superiore a quello previsto dal ccnl applicato), in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza sul posto di lavoro.
In particolare gli Ermellini – nel confermare la citata sentenza della Corte d’appello di Roma (invero con motivazione illogica e contraddittoria) – hanno evidenziato come la stessa «…. ha in primo luogo ritenuto la massima sanzione sproporzionata rispetto alla condotta contestata ed accertata, sia sotto il profilo soggettivo (basato sulla sostanziale inattività in cui era tenuto il lavoratore, tanto da poter ritenere indifferente la sua presenza per tutto l’orario di lavoro e l’assenza di precedenti disciplinari di sorta), sia sotto il profilo oggettivo (in base alla considerazione che l’inoperosità cui era costretto il dipendente escludeva l’incidenza della mancata presenza per tutto l’orario di lavoro sull’obbligazione fondamentale lavorativa)».
Peraltro, la Suprema Corte perviene a tale pronuncia di conferma nonostante che la parte datoriale (ricorrente in Cassazione) avesse espressamente denunciato, quali motivi di impugnazione della sentenza di merito, «la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistere nel comportamento contestato al ricorrente e posto a base del licenziamento, una valida eccezione di inadempimento rispetto al suo demansionamento, senza considerare il limite della buona fede previsto dalla citata norma per l’opponibilità dell’eccezione», nonché evidenziato che «… ammesso e non concesso che il (omissis) fosse stato lasciato in buona parte inattivo, non gli era consentito, a fronte del pacifico versamento della retribuzione, non presentarsi affatto in azienda (Cass. n. 19689/03)».
Già solo dalla semplice lettura delle sopra riportate pronunce giurisprudenziali emerge il carattere paradossale delle conclusioni a cui le stesse pervengono, finanche in radicale contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sino ad oggi formatosi sul punto (Cass. n. 13715/15; 12696/12; 25313/07; 19689/03).
Nelle precedenti pronunce giurisprudenziali, infatti, la Suprema Corte aveva affermato che «… l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte. Conseguentemente costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza (ndr. ovvero che ometta del tutto di presentarsi in servizio)» (Cass. n. 13715/2015 che richiama le precedenti sentenze nn. 12696/12; 25313/07).
Gli Ermellini avevano, peraltro, già avuto modo di precisare che « … a fronte di una ritenuta dequalificazione di mansioni non può il lavoratore, in una sorta di autotutela, sospendere la prestazione lavorativa, cioè rendersi inadempiente, quando il datore di lavoro assolva tutti gli altri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa ….) potendo una parte, ex art. 1460 c.c., rendersi inadempiente … soltanto se è totalmente inadempiente l’altra parte e non quando vi sia potenziale controversia solo su un’obbligazione, che oltretutto non incide (come invece avviene per la retribuzione) sulle immediate esigenze vitali del lavoratore» (Cass. n. 19689/03).
In conclusione – nell’ipotesi in cui un simile orientamento dovesse trovare futura conferma nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità – non può non condividersi la riflessione della Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata (Cass. n. 19689/03), secondo cui tale forma di autotutela, se praticata su larga scala e in via generalizzata, avrebbe inevitabili conseguenze perniciose per l’organizzazione dell’impresa, la quale si vedrebbe costretta a continuare (anche per periodi di tempo rilevanti) ad erogare la retribuzione in favore di lavoratori che, a loro volta, si sentirebbero legittimati ad interrompere la prestazione lavorativa in virtù di un asserito demansionamento e/o dequalificazione professionale.