21 Luglio 2015
La Corte di Cassazione – con la recentissima sentenza n. 12486 del 17 giugno 2015 – ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di un lavoratore sprovvisto, temporaneamente, dei titoli abilitanti per lo svolgimento della mansione affidatagli.
Invero – dalla disamina delle motivazioni della citata sentenza – emerge che gli Ermellini hanno ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato in quanto il datore di lavoro «… – con violazione dei principi di correttezza e buona fede e dei “principi costituzionali di solidarietà sociale” – anzichè segnalare, con congruo anticipo, al lavoratore …. la necessità di riacquistare a sue spese i titoli e le abilitazioni mancanti, ha immediatamente proceduto al licenziamento».
In sostanza la Suprema Corte ha ravvisato il presupposto per la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento espulsivo nella circostanza che il mancato possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione costituiva, nel caso esaminato nella sentenza, «una sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa “meramente transitoria”, come confermato dal fatto che il lavoratore è riuscito, in poco tempo, ad acquisire i titoli e le abilitazioni la cui mancanza ha determinato il licenziamento».
Fermo quanto sopra la Corte ha osservato come, di contro, il datore di lavoro non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare nè la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa definitiva e, quindi, non rimovibile, nè le ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione da parte del dipendente del temporaneo impedimento.
Peraltro, gli Ermellini hanno evidenziato – a sostegno dell’illegittimità dell’operato datoriale – che il datore di lavoro aveva del tutto omesso di rappresentare preventivamente al dipendente la necessità di provvedere all’acquisizione del titolo richiesto, adottando pertanto il provvedimento espulsivo senza di fatto riconoscergli la possibilità di rimuovere, in un arco temporale congruo, la causa sottesa al licenziamento irrogato; infatti, a parere della Corte, «questo tipo di comportamento ….. dimostra, di per sè, l’illegittimità del licenziamento, risultando priva di ragionevole giustificazione (ndr anche alla luce delle altre considerazioni sopra riportate) la decisione della società di irrogare la sanzione espulsiva, in modo così “precipitoso”».
La presente tematica è stata, peraltro, già oggetto di approfondimento nella precedente nota del 13 dicembre 2013, ove si è provveduto ad analizzare la sentenza n. 13239/2013.
Ebbene, con tale precedente pronuncia, la Suprema Corte – respingendo l’assunto della lavoratrice circa l’equipollenza del titolo biennale posseduto con il diploma universitario previsto dalla legge n. 502/92 e ss.mm.ii. per il profilo di massofisioterapista – aveva, invece, confermato la legittimità del licenziamento intimato alla dipendente per giustificato motivo oggettivo, determinato appunto dal mancato possesso del titolo abilitante.
Orbene – ferma restando la diversità delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte nelle due successive pronunce – il caso analizzato in tale precedente giurisprudenziale presenta rilevanti profili a conferma dell’orientamento cristallizzato dagli Ermellini nella recentissima sentenza oggetto dell’odierno approfondimento (n. 12486/2015).
Infatti la dichiarazione di legittimità del licenziamento, nel primo caso, è stata fondata anche sul presupposto che il datore di lavoro si era diligentemente attivato, chiedendo alla lavoratrice interessata di produrre il titolo abilitante all’esercizio della professione e che – solo all’esito del reciso rifiuto opposto da quest’ultima – si era determinato ad adottare il provvedimento espulsivo.
In sostanza in tale occasione la Corte aveva rilevato – a conferma della legittimità del licenziamento – che la dipendente aveva respinto sic et simpliciter l’espressa richiesta del proprio datore di lavoro e neppure aveva dedotto (nè tantomeno provato) di essersi, ad esempio, iscritta ad un corso per il conseguimento del titolo richiestole, in tal modo rafforzando la tesi difensiva datoriale circa il carattere definitivo dell’impossibilità della prestazione lavorativa.
In conclusione, dalla recente pronuncia della Corte di legittimità risulta confermata l’opportunità per il datore di lavoro – onde non incorrere in dichiarazioni di illegittimità del licenziamento irrogato – di informare preventivamente il dipendente dell’eventuale carenza del titolo necessario per la prosecuzione dello svolgimento delle mansioni affidategli, finanche eventualmente – ove possibile – riconoscendogli un periodo di tempo congruo per acquisire il titolo abilitante richiesto.
Evidentemente, nelle ipotesi di attività protette (come quelle in ambito sanitario), sarà necessario verificare, caso per caso, se nonostante la mancanza del titolo professionale abilitante il dipendente possa essere comunque legittimamente e temporaneamente adibito all’espletamento di mansioni equivalenti (per il cui svolgimento non sia richiesto, appunto, il possesso del titolo mancante), atteso che, in caso contrario, non potendosi utilizzare proficuamente le relative prestazioni lavorative, dovrà disporsi la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.