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Il ticket di licenziamento e il massimale NASpI per il 2024

14 Febbraio 2024

La legge 92 del 28 giugno 2012 stabilisce che in caso di interruzione dal 1° gennaio 2013 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbe diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, “una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

L’Inps, con messaggio 531 del 7 febbraio 2024, ha reso noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del cd. ticket di licenziamento in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso del 2024, dovranno prendere come base di calcolo il massimale NASpI, rivalutato dalla circolare n. 25/2024 e pari a 1.550,42 euro (importo 2023 aggiornato al tasso di inflazione del 5,4%).

Il contributo è dovuto “in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa” (art. 2, co. 31, legge 92/2012).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, co. 40, lettera c), della citata legge non rientrano nel diritto al riconoscimento dell’indennità NASpI i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e che hanno maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Ne consegue che i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo del pagamento del ticket di licenziamento in caso di recesso di lavoratori per i quali il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, in ragione della mancata applicazione, nei loro confronti, della tutela NASpI, in quanto sostituita dal trattamento pensionistico conseguito.

Si deve comunque tener presente che, ai fini del calcolo del contributo di licenziamento, l’importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia che esso sia part-time o full-time.

Peraltro, la circolare Inps 44/2013 aveva fornito utili chiarimenti in merito al computo dell’anzianità lavorativa del dipendente cessato.

In particolare, qualora la prestazione lavorativa sia stata inferiore all’annualità, il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro; ne consegue che deve essere considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni, mentre i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.

Per quanto attiene, invece, alle ipotesi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, si rammenta che il contributo è moltiplicato per tre volte (cfr. art. 2, co. 35, legge 92/2012).

L’aliquota di calcolo del contributo sale, inoltre, sino all’82% del massimale mensile nell’ambito del licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS.

Infine, qualora si verifichino contemporaneamente entrambi i casi precedenti, il ticket di licenziamento, pari all’82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.

Resta inteso che, in tutti i casi sopra menzionati, il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

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