16 Luglio 2019
La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 14060 del 23 maggio 2019 è stata motivo di un acceso dibattito in quanto alcuni commentatori hanno frettolosamente ritenuto che sia stato riconosciuto un diritto in capo al sindacato di ottenere l’elenco nominativo dei lavoratori (nel caso di specie neo-assunti).
In verità, da una attenta disamina della suddetta pronuncia è possibile agevolmente rendersi conto che i Giudici di legittimità abbiano implicitamente sostenuto esattamente il contrario, posto che (a differenza di quanto affermato in alcuni commenti on line) la Cassazione non ha riconosciuto affatto la sussistenza di un diritto del sindacato di acquisire i nominativi dei lavoratori in assenza di una esplicita pattuizione sul punto.
Infatti, l’oggetto del contendere da cui è scaturita la decisione in esame non era incentrato sull’esistenza di un diritto in capo al sindacato di ottenere “sic et simpliciter” il nominativo dei lavoratori (nel caso, neo assunti), bensì sull’interpretazione di una disposizione contrattuale con la quale in sede sindacale il datore di lavoro si era impegnato in tal senso.
Al riguardo, al di là degli aspetti di antisindacalità della vicenda sottoposta al vaglio di legittimità (legati all’inadempienza della clausola contrattuale da parte del datore di lavoro), la sentenza in esame risulta rilevante, non solo perché implicitamente conferma che non sussiste alcun diritto del sindacato di ottenere l’elenco nominativo dei dipendenti (a prescindere che siano o meno neo assunti o addirittura iscritti al sindacato richiedente), ma soprattutto perché consente di soffermarsi sulle criticità derivanti dall’eventuale riconoscimento in sede contrattuale di un simile diritto alle organizzazioni sindacali.
Non può non evidenziarsi, infatti, come anche l’eventuale facoltà pattiziamente riconosciuta al sindacato di chiedere il nominativo dei lavoratori non possa non fare i conti con i limiti (oggi ancora più stringenti rispetto alla precedente normativa) posti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, in ordine alla loro diffusione e alla preventiva necessità di acquisire uno specifico e dettagliato consenso in tal senso da parte degli interessati.
Tale aspetto, che la sentenza in commento affronta con approssimazione tramite un mero rinvio all’autorizzazione del Garante della privacy n. 4 del 2004 (in verità poco pertinente al caso di specie, atteso che tale provvedimento si riferisce al trattamento dei dati dei lavoratori da parte dei professionisti e non dalle associazioni sindacali), merita certamente maggiore attenzione.
Al riguardo, è più che ragionevole ritenere, alla luce della suddetta recente normativa europea, non solo che non sussista alcun diritto del sindacato ad ottenere il nominativo dei singoli dipendenti, ma che qualsiasi accordo sindacale che preveda tale incombenza in capo al datore di lavoro non possa prescindere dalla preventiva acquisizione di una specifica autorizzazione da parte dei dipendenti, sia per scongiurare i rischi derivanti da eventuali contenziosi in tema di violazione dei dati personali, sia per evitare che lo stesso possa essere considerato contra legem.