area clienti

Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al vaccino anti Covid-19 può giustificare il suo licenziamento?

25 Gennaio 2021

L’arrivo del vaccino anti Covid-19, salutato da tutti con un sospiro di sollievo, apre tuttavia non poche questioni gestionali, soprattutto nei settori che, come quello sanitario, sono stati tra i più colpiti dal contagio.

Non è un caso, pertanto, che illustri giuslavoristi e magistrati (tra cui Ichino e Guariniello) si siano cimentati sull’argomento, provando a dare risposta ad una domanda: cosa fare se il lavoratore non intende sottoporsi a vaccinazione?

In tale ambito, infatti, si scontrano interessi e diritti tra loro contrastanti, e tutti parimenti meritevoli di tutela, cosicché trovare una soluzione al problema non è affatto semplice.

Al fine di approfondire il tema, l’ARIS ha organizzato un apposito incontro on line il prossimo 28 gennaio, riservato agli iscritti, al fine di realizzare un confronto sulle possibili azioni gestionali intraprese o da intraprendere.

Ed infatti, è indubbio che, nell’affrontare il problema, non possa prescindersi da una adeguata formazione ed informazione del personale, unitamente alla predisposizione di strumenti per la comprensione e valutazione delle ragioni dei singoli.

Sul piano strettamente giuridico, tuttavia, deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 10048/2020) che – esprimendosi in merito ad un ricorso avente ad oggetto l’impugnativa dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020, n. Z00030, che aveva disposto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i soggetti al di sopra dei 65 anni di età e per il personale sanitario – l’ha annullata evidenziando che solamente la legge statale può imporre ai cittadini, o a determinate categorie di essi, l’eventuale obbligo di sottoporsi a vaccinazione, essendo tale competenza esclusa persino alle Regioni (in tal senso cfr. anche Tar Calabria sentenza n. 1462/2020).

L’art. 4 del decreto legge n. 125/2020 e s.m.i. ha inserito, nella tabella degli agenti biologici anche la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a)”, classificandola come agente di gruppo 3 e, cioè, in grado di “causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Tuttavia, la citata disposizione, così come il successivo decreto legge n. 149/2020 contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nulla ha previsto con riferimento ad un eventuale obbligo di vaccinazione ed anche il Ministero della Salute, in una recente Faq pubblicata lo scorso 23 dicembre, in merito all’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, ha precisato che “al momento non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione”.

Di conseguenza, allo stato, l’obbligo per i lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione potrebbe essere desunto solamente dalle ordinarie disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).

In particolare, l’art. 279 del  citato Testo Unico stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

        a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

         b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42”.

Ai sensi di tale disposizione, pertanto, il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, è tenuto a:

  • fornire (gratuitamente) a tutto il personale i vaccini ritenuti idonei alla luce della valutazione del rischio;
  • allontanare il personale dal lavoro, laddove non sia possibile l’adibizione ad altre mansioni (anche inferiori, con mantenimento della retribuzione).

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che la tesi, recentemente espressa sugli organi di stampa anche da autorevoli giuristi, circa la possibilità per il datore di lavoro di allontanare i dipendenti che si rifiutino di effettuare il vaccino contro il COVID-19, seppur fondata su oggettivi elementi normativi, debba essere contemperata con il necessario coinvolgimento del medico competente, oltreché con lo svolgimento del tentativo di repechage, al fine di verificare se esistano soluzioni alternative.

Download Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al vaccino anti Covid-19 può giustificare il suo licenziamento

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19. Regole diverse per strutture sanitarie e sociosanitarie
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizion...
4 min
Emergenza Coronavirus
Covid-19, ultime indicazioni ministeriali per l’accesso nelle strutture
L’incremento dei casi di positività al Sars-CoV-2 registrato nelle ultime set...
3 min
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19: crollano anche le ultime restrizioni
Con il recente decreto legge n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera...
1 min
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min