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Il proselitismo sindacale, diritto ma entro specifici limiti

2 Ottobre 2024

È illegittimo il proselitismo sindacale esercitato al di fuori degli spazi idonei indicati dal datore di lavoro: questa è la decisione della Corte di cassazione con la recente sentenza 24595/2024 in cui si ricorda come un tale comportamento possa creare distrazione nei lavoratori, alterando lo svolgimento della normale attività aziendale (così infrangendo il dettato normativo della l. 300/1970).

Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha rigettato un ricorso presentato da un lavoratore contro una decisione della Corte d’Appello di Roma, la quale riteneva legittima e proporzionata la sanzione di otto giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, comminata a quest’ultimo da parte del suo datore di lavoro a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività di proselitismo.

Al ricorrente era stato addebitato di aver tenuto attaccati due fogli A4 (uno sul petto e l’altro sulla schiena) riportanti un volantino sindacale.

Alla base della propria decisione, la Corte evidenzia come il lavoratore in questione, nel corso della sua carriera lavorativa in azienda, non avesse mai ricoperto un qualche tipo di ruolo sindacale, oltre al fatto che il sindacato in questione non fosse neppure firmatario di alcun accordo aziendale volto a garantire le prerogative di cui all’art. 19 l. 300/1970.

L’attività, infatti, era stata svolta durante il normale orario di lavoro, cosa di per sé non vietata dalla legge ma che richiede, in primis, che questa sia compiuta da lavoratori che abbiano un regolare permesso (come i dirigenti delle RSA) e, poi, che non sia alterata l’attività aziendale né funzionalmente né produttivamente.

La Suprema Corte, concordando così con la decisione della Corte d’Appello, evidenzia come un’attività di questo tipo esuli totalmente dalla definizione di proselitismo sindacale, essendo stata svolta in modi e spazi che non rientrano in quelli consentiti dal datore di lavoro che, di conseguenza, ha il diritto di adoperarsi affinché questa sia esercitata nelle modalità e nei luoghi specificatamente individuati (come, ad esempio, la bacheca).

La sentenza, poi, richiamando anche i precedenti degli Ermellini in merito al “volantinaggio elettronico”, rimarca anche come un comportamento di questa natura possa costituire una fonte di “costante distrazione” per gli altri lavoratori, arrecando, quindi, un pregiudizio allo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa, violando così quanto stabilito dall’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori, che definisce i limiti entro i quali può essere compiuta l’attività di proselitismo.

Proprio sul concetto di legittimità delle attività di proselitismo sia era espresso il Tribunale di Roma con ordinanza 4178/2022 che, contrastando un consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, aveva ritenuto conforme al dettato normativo l’affissione di bandiere e striscioni sindacali sulle pertinenze (cancelli, finestre, ecc.) dei locali aziendali, condannando la condotta del datore di lavoro – ritenuta antisindacale ex art. 28 Sta. Lav. – che aveva proceduto alla loro rimozione.

Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che l’apposizione di detto materiale costituisse espressione di legittimo esercizio della funzione sindacale ai sensi dell’art. 25 l. 300/1970 in quanto, da un lato, “in relazione alla libertà di opinione e di espressione non opera il limite che lo Statuto dei lavoratori ha apposto (…) al diritto di affissione delle RSA (ex art. 25)” e, dall’altro, non era stato arrecato – a parere dell’organo giudicante – alcun pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale decisione costituisce comunque un discutibile caso isolato: in altre occasioni, infatti, l’affissione di materiali sindacali su spazi diversi da quelli autorizzati è stata ritenuta violativa del concetto di “proprietà privata” e del disposto di cui all’art. 25 Stat. Lav., con la conseguente legittima facoltà per il datore di lavoro di procedere alla loro rimozione.

Sebbene il caso all’esame del Giudice capitolino non possa considerarsi del tutto analogo a quello analizzato dalla Cassazione, con la decisione in commento la Suprema Corte ha rimarcato (in qualche modo sconfessando parte delle ragioni poste alla base dell’ordinanza del Tribunale di Roma) i limiti che rendono legittime le attività di proselitismo: non solo la mancanza di pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche l’apposizione di materiale sindacale sugli spazi individuati dal datore di lavoro.

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