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Il Ministero del Lavoro e l’INPS forniscono nuove indicazioni sui permessi 104

26 Marzo 2020

È stata pubblicata, lo scorso 24 marzo, la circolare esplicativa n. 3 del Ministero del Lavoro che contiene vari chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal c.d. decreto Cura Italia (n.18/2020).

In particolare, con riferimento alle 12 giornate aggiuntive di permessi “104” complessivamente previste, dall’art. 24 del citato decreto, per i mesi di marzo ed aprile, il Ministero ha affermato che possono usufruire di tali ulteriori permessi non solo i lavoratori che assistono familiari con handicap grave ma anche i lavoratori con disabilità grave.

Tale interpretazione contrasta, invero, non solo con la predetta disposizione normativa che, nell’incrementare i permessi, esplicitamente si riferisce a quelli “di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, ovvero quelli previsti in favore del lavoratore che debba assistere familiari affetti da handicap grave (e non già quelli previsti dal successivo comma 6 della medesima norma, che sono riservati al lavoratore disabile in situazione di gravità) ma anche con quanto contenuto nel recente messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo u.s.

Quest’ultimo, infatti, nel fornire le prime indicazione operative sui permessi in esame, ha precisato che i destinatari degli stessi sono “i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave” e non anche i lavoratori disabili.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ha fornito un’interpretazione estensiva della disposizione di legge anche con riferimento all’ipotesi in cui un lavoratore sia titolare di permessi per assistere due disabili.

In particolare, la norma (come sopra indicato) prevede che le giornate aggiuntive siano “complessivamente” 12 per i mesi di marzo ed aprile per un totale di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, d.l. n.18/2020).

Secondo il Ministero, tali permessi raddoppiano per chi assiste due familiari disabili per un totale di 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

Anche tale interpretazione sembra contrastare con la disposizione di legge in cui, come sopra evidenziato, l’avverbio utilizzato, ovvero “complessivamente”, lascia intendere che le giornate aggiuntive siano soltanto 12, anche nei casi in cui quelle ordinarie siano di più.

Le precisazioni ministeriali sono state recepite dalla successiva circolare INPS n. 45 del 25 marzo u.s. che – diversamente rispetto al precedente messaggio del 20 marzo e denotando un mutevole orientamento interpretativo – ha specificato che “l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6 [inserendo, così,  il riferimento anche al lavoratore disabile, n.d.r.], della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

La circolare ha, altresì, chiarito che i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista e che essi, al pari dei tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche in modalità oraria.

Infine l’INPS ha precisato che in caso di part time orizzontale non sarà necessario effettuare alcun riproporzionamento delle 12 giornate, mentre nel caso di part time verticale e misto, fermi restando gli algoritmi già indicati nel messaggio del medesimo ente previdenziale n. 3118/2018, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento sarà la seguente “(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12”.

Fermi restando i chiarimenti suindicati, qualora le richieste provengano dal personale delle strutture sanitarie, resta fermo che le stesse (sia che siano inoltrate dal lavoratore disabile, sia dal lavoratore che assiste familiari con handicap) possano essere subordinate alle esigenze di servizio, come prescritto dal 2° comma dell’articolo 24, sempre che esse siano imprescindibili e volte a garantire la continuità assistenziale per la gestione dell’attuale emergenza epidemiologica.

Download Il Ministero indicazioni sui permessi 104.

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