3 Dicembre 2014
Dopo oltre sei anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/08, il Ministero è intervenuto a dirimere un aspetto che aveva suscitato non poche perplessità, relativamente all’interpretazione dell’art. 31, co. 6, del d.lgs. n. 81/08.
Lo ha fatto, come spesso avviene, grazie alle sollecitazioni provenienti da un interpello avanzato dalla Confcommercio che aveva chiesto il parere del Dicastero in ordine alla natura del rapporto di lavoro del RSPP, laddove la legge prevede che il servizio debba essere interno.
Come noto, l’art. 31 del d.lgs. n. 81/2008 (comma 6) si limita a stabilire, tra gli altri, che nelle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, con oltre 50 lavoratori, è obbligatoria “l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda”; al successivo comma 7, la norma prevede, altresì, che in tali casi il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno”, senza precisare alcunché in ordine alla natura dei rapporti che devono intercorrere tra la struttura ed il responsabile del servizio in argomento.
Nell’interpretare la portata di una simile precisazione, si era finora fatto riferimento a quanto previsto dal regime previgente in relazione alla natura del rapporto di lavoro che doveva intercorrere tra la struttura ed il lavoratore al quale doveva essere affidato l’incarico di responsabile.
In particolare, il d.lgs. n. 626/94 (all’art.8) precisava che la designazione del responsabile “all’interno dell’azienda” dovesse intendersi riferita al personale dipendente.
Di contro, nella nuova disposizione introdotta dal d.lgs. n. 81/2008 (che ha sostanzialmente ripreso quanto previsto dalla disciplina previgente) era venuto meno il riferimento alla natura subordinata del rapporto, con la conseguenza che, a giudizio dello scrivente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione potesse essere anche un libero professionista, purchè in possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legge
e preposto alla gestione di un servizio prevenzione e protezione organizzato all’interno dell’Istituto.
Il Ministero, nella risposta ad interpello in commento (n. 24 del 2 novembre 2014), ha confermato tale impostazione, precisando che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro … – egli sia incardinato nell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda”.
Al fine di soddisfare i requisiti di legge, sarà quindi onere del datore di lavoro rendere compatibile la tipologia contrattuale prescelta per regolare i rapporti di lavoro con il RSPP con la necessità che il predetto lavoratore assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività ed una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere, privilegiando (in alternativa all’instaurazione di contratti di lavoro subordinato) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero contratti a progetto, ovviamente al ricorrere dei presupposti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la legittimità di tali contratti.