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Il licenziamento per raggiunti limiti di età a seguito del Decreto Salva Italia

10 Gennaio 2013

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali offrono l’occasione per un approfondimento sul tema del c.d. licenziamento per raggiunti limiti di età, sul quale, come noto, il “Decreto Salva Italia” (d.l. 201/2011) emanato dal Governo Monti ha apportato notevoli modifiche.

L’art. 24 del sopra citato decreto, infatti, ha incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa sino all’età di 70 anni, prevedendo che sino a tale limite di età anagrafica, la prosecuzione del lavoro determini, oltre un incremento del montante contributivo, anche un miglioramento dei coefficienti di trasformazione.
La medesima disposizione, poi, ha stabilito che “nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto in maniera quasi univoca che la norma suddetta abbia innalzato il limite massimo di età, oltre il quale è possibile procedere al licenziamento del lavoro anche in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, da 65 anni a 70 anni di età anagrafica.

Di avviso contrario, tuttavia, si è manifestato il Tribunale di Roma, il quale, con sentenza del 5 novembre 2013, ha ritenuto che l’utilizzo del termine “incentivato” da parte del legislatore lasci intendere che si tratti di una disposizione programmatica, e cioè un semplice – e non vincolante – “invito alle parti di consentire la prosecuzione del rapporto fino al 70° anno di età”.
Secondo quanto argomentato dal Tribunale di Roma, pertanto, il lavoratore non avrebbe alcun diritto a permanere in servizio sino al predetto limite di età, in quanto tale effetto presupporrebbe la concorde volontà del datore di lavoro.
Tale interpretazione, tuttavia, si scontra inevitabilmente con il tenore letterale dell’art. 24 cit., il quale, oltre a non menzionare in nessun punto la necessità di un consenso datoriale, estende tout court (ed espressamente) la c.d. tutela reale contro il licenziamento (art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) sino al compimento del 70° anno di età.
D’altronde, tale estensione temporale dell’efficacia dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori risulta confermata anche dalle sentenze della Corte d’Appello di Torino del 24 ottobre 2013 e del Tribunale di Genova del 12 novembre 2013, le quali, nondimeno, hanno escluso che tale effetto si produca nei confronti dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, già erano in possesso dei requisiti per il pensionamento sulla base della previgente normativa.

Secondo le due sentenze sopra menzionate, infatti, la portata letterale della disposizione contenuta nel Decreto Salva Italia è tale da rendere evidente “che la stessa (nella sua integralità e, dunque, anche nella parte che prevede incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa e stabilità reale del posto di lavoro fino al settantesimo anno di età) si riferisce unicamente ai lavoratori che raggiungono l’età pensionabile dopo il 31 dicembre 2011 secondo i nuovi requisiti” (cfr. Corte d’Appello di Torino, cit.).
Tale posizione – seppur più coerente con il tenore letterale della norma rispetto a quella assunta dal Tribunale di Roma – presenta tuttavia notevoli incertezze interpretative, in quanto, nonostante la sicura affermazione dei giudici di cui trattasi, non è affatto chiaro che l’art. 24 cit. si riferisca unicamente ai lavoratori pensionabili a partire dal 1 gennaio 2012.
Tale distinzione, infatti non è introdotta dalla disposizione, né è desumibile dalla ratio della norma, che è quella di ritardare il pensionamento dei lavoratori, al fine di realizzare un risparmio previdenziale.
Allo stato, pertanto, in attesa di ulteriori precisazioni da parte della giurisprudenza e della prassi amministrativa dell’Inps, appare opportuno adottare un comportamento prudenziale, evitando di procedere a licenziamenti per raggiunti limiti di età al conseguimento, da parte dei dipendenti, dell’età anagrafica di 65 anni.

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