15 Giugno 2018
Interessante la ricostruzione fornita dal Tribunale di Torino con sentenza n. 778 del 7 maggio 2018, secondo cui il Jobs Act – e, segnatamente, l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 – nonostante le dichiarazioni politiche degli allora rappresentanti del potere Esecutivo, non ha effettivamente posto alcun limite o restrizione alle collaborazioni autonome.
Ed infatti, secondo il Magistrato chiamato a pronunciarsi sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra un riders (fattorino in bicicletta) e la Foodora (società tedesca di food delivery), l’art. 2 cit. non ha un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro.
La norma, infatti, dispone che sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione – continuativa ed esclusivamente personale – siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Secondo il Giudice, pertanto, stante l’utilizzo della congiunzione “anche”, è pur sempre necessario che il lavoratore sia sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In ogni caso, inoltre, secondo il (condivisibile) parere fornito dal Tribunale di Torino, la ricorrenza delle condizioni previste dal Jobs Act – e, cioè, l’etero-organizzazione – deve dirsi esclusa laddove il lavoratore abbia “la facoltà di stabilire se e quando dare la propria disponibilità ad essere inseriti nei turni di lavoro”.
In altri termini, pertanto, risulta confermata la tesi – avvalorata dalla definizione di coordinamento contenuta nella l. 81/2017, secondo cui “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” (cfr. precedente news dell’11 maggio 2017) – secondo cui le prestazioni dei collaboratori autonomi può ben essere organizzata “su turni”, a condizione che l’articolazione degli stessi non avvenga sulla base di decisioni unilaterali del committente, ma risulti concordata tra le parti di volta in volta (ad esempio, attraverso la comunicazione periodica delle disponibilità del lavoratore), ovvero sin dall’inizio mediante la previsione di orari prestabiliti all’interno del contratto di lavoro.