area clienti

Il divieto di subappalto non esclude la responsabilità solidale del committente

6 Dicembre 2019

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 27832 del 25 ottobre 2019, torna a pronunciarsi sulla responsabilità solidale del committente in caso di subappalto, esaminando un caso in cui lo stesso risultava espressamente vietato dall’accordo contrattuale delle parti.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs n. 276/2003, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

Il caso sottoposto all’esame dei Giudici di legittimità aveva ad oggetto la pretesa contributiva fatta valere dall’Inps nei confronti di una società committente, ritenuta obbligata solidale – ai sensi della suddetta normativa – per l’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della società subappaltante in relazione alla posizione di alcuni lavoratori di quest’ultima.

Le difese della società committente, volte a respingere le pretese contributive dell’Ente previdenziale, erano incentrate prevalentemente sulla circostanza che il contratto di appalto prevedeva un espresso divieto di subappalto e che pertanto l’inadempimento contrattuale della società appaltatrice (che aveva violato tale divieto) escludeva a monte ogni responsabilità ex art. 29 del d.lgs 276/2003 dell’appaltante, il quale, in ragione del citato divieto, non conosceva neppure i dipendenti impiegati nei lavori oggetto di appalto.

Sebbene la committente avesse ottenuto in primo grado l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento dell’ammontare contributivo, la Corte d’Appello territorialmente competente ribaltava il giudizio, ritenendo che “la responsabilità del committente aveva natura oggettiva nel senso che derivava dal semplice fatto di aver stipulato il contratto di appalto”.

La suddetta decisione veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che – confermando la decisione dei giudici di secondo grado – ha chiarito che la peculiarità dell’obbligazione contributiva, e segnatamente la sua natura indisponibile, “induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche e in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l’esonero della responsabilità del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto…”

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato la sentenza impugnata, ritenendola coerente con le garanzie che il legislatore (a prescindere dalle pattuizioni intercorrenti tra le parti) ha voluto riservare, e rafforzare negli anni, ai lavoratori adibiti allo svolgimento di un’attività oggetto di appalto, ponendo in capo al committente la responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 276/2003, non solo per i trattamenti retributivi, ma anche per i contributi previdenziali ai medesimi correlati.

Tale decisione, si pone in linea con l’impostazione dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che, applicando rigidamente i principi della suddetta disciplina (che peraltro non prevede più il beneficio della preventiva escussione), ritiene sempre e comunque responsabile (seppur in solido) il committente per le omissioni retributive, contributive e assicurative dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore.

Pertanto, in ragione del suddetto orientamento giurisprudenziale, tenuto conto dell’acclarata irrilevanza degli accordi interni (anche in ordine al divieto di subappalto) tra l’appaltatore e il committente, quest’ultimo non potrà esimersi dal verificare costantemente il rispetto degli obblighi contrattuali, evitando di tollerare (o tacitamente accettare) inadempimenti dell’appaltatore che potrebbero rivelarsi controproducenti anche ai fini dell’imputazione della responsabilità solidale.

Potrebbe interessarti anche
Tipologie Contrattuali
Lavoro intermittente: il ccnl non può vietarlo
Negli ultimi tempi le note con le quali l’Ispettorato Nazionale del lavoro for...
2 min
Tipologie Contrattuali
Conversione del contratto a termine ed applicazione del regime delle tutele crescenti
Con sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata...
2 min
Tipologie Contrattuali
Contratti d’appalto: disciplina del reverse charge.
Con la recentissima risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle E...
4 min
Tipologie Contrattuali
Contratto part time e assenza di forma scritta: il rapporto di lavoro deve considerarsi full time.
Con recente sentenza n. 14797 del 30 maggio 2019, la Corte di Cassazione torna a...
3 min
Tipologie Contrattuali
Le dimissioni durante il contratto a termine precludono la possibilità di chiedere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7319 del 14 marzo 20...
3 min