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Il dipendente in malattia può svolgere piccole incombenze quotidiane

9 Dicembre 2011

Un argomento da sempre molto dibattuto è quello dell’attività consentita al lavoratore nel periodo di malattia e delle modalità con le quali il datore di lavoro può accertare lo svolgimento di attività incompatibile con la patologia lamentata.

Ed invero, come ormai pacifico in giurisprudenza, il lavoratore malato non può tenere una condotta che possa pregiudicare il rapido recupero del suo stato di salute, al fine di tornare nel più breve tempo possibile disponibile a rendere nuovamente la propria prestazione lavorativa.
Ne consegue che lo svolgimento di attività incompatibili con lo stato di malattia e, più in generale, con il pronto recupero dell’integrità fisica costituisce una mancanza di indubbio rilievo disciplinare.
In un caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte (Cass. 21 marzo 2011, n. 6375), un dipendente infortunatosi ad una caviglia, al termine del periodo di infortunio coperto dall’Inail, aveva prodotto ripetute certificazioni di malattia per un lungo periodo successivo.

Il datore di lavoro aveva quindi dato mandato ad una società di investigazioni di verificare la correttezza dell’operato del proprio dipendente, nel corso della quale era emerso che in più occasioni costui si spostava in città, anche a piedi, per acquisti e, più in generale, per lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane.
Ne seguiva il licenziamento del dipendente, che impugnava il provvedimento, affermando di essersi attenuto alle disposizioni terapeutiche del medico curante, che gli aveva prescritto, tra l’altro, di compiere del movimento e soprattutto di camminare.
Il Tribunale accoglieva le doglianze del lavoratore e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con decisione confermata dalla Corte d’Appello, che rilevava altresì l’omesso utilizzo da parte del datore di lavoro dello strumento della visita di controllo ex art. 5, Stat. Lav., ritenuto unico mezzo per poter contestare lo stato di malattia certificato, restando all’uopo insufficienti le mere risultanze dell’attività investigativa effettuata.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorreva il datore di lavoro, evidenziando l’erroneità degli assunti della Corte territoriale, che si era pure rifiutata di accertare a mezzo della richiesta consulenza medico legale la sussistenza dello stato patologico invocato dal lavoratore, anche in considerazione delle ultime certificazioni mediche del curante, che gli consentivano di svolgere un’attività di vita normale, tale quindi da rendere ingiustificata la sua assenza dal lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, rigetta il ricorso proposto confermando la sentenza impugnata, affermando l’inutilità di una consulenza medico legale in presenza di plurime e coerenti certificazioni mediche, anche dell’Inail, struttura pubblica, avallate peraltro dagli esami strumentali eseguiti nel corso della malattia, nonché dal pedissequo conformarsi del lavoratore alle prescrizioni mediche.
In merito allo svolgimento delle incombenze evidenziate dall’attività investigativa, rilevano i giudici di legittimità che esse, oltre che rispondenti a precise disposizioni del medico, erano relative ad attività ordinarie e comunque di un’onerosità non comparabile con l’attività lavorativa svolta, non tali quindi da giustificare l’addebito mossogli dal datore di lavoro.

In ordine all’affermazione della Corte d’Appello sulla scorta della quale il datore di lavoro avrebbe potuto e anche “dovuto” ricorrere alla visita di controllo al fine di contestare lo stato di inabilità lavorativa del dipendente, risultando pertanto inutili le risultanze dell’attività investigativa all’uopo disposta, la Suprema Corte – pur evidenziando la sostanziale irrilevanza di tale aspetto ai fini del decidere – corregge il tiro sostenendo l’inesattezza di tale affermazione quale principio generale, atteso che deve considerarsi pacifico approdo giurisprudenziale la possibilità di accertare l’insussistenza della malattia certificata anche al di fuori del ricorso alla procedura di cui all’art. 5 Stat. Lav.
Ciò precisato, tuttavia, secondo i Supremi Giudici resta il fatto che – nelle frequenti ipotesi in cui sorgono dubbi in merito alla congruità della prognosi di inabilità temporanea – in pratica solo il ricorso alla visita medica di controllo può offrire ulteriori rilevanti elementi di valutazione, anche in ordine all’elemento soggettivo, assai rilevante nelle ipotesi di illecito disciplinare.

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