23 Marzo 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il cd. “Decreto Sostegni” (d.l. 41/2021), recante (ulteriori) misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, entrato in vigore in data odierna.
Di seguito si riportano le principali novità in materia di diritto del lavoro, che saranno oggetto di successivi approfondimenti.
Proroga dei trattamenti di CIGO, AO, CIGD e CISOA.
Il nuovo testo normativo, come ampiamente anticipato dall’Esecutivo, continua a considerare gli ammortizzatori sociali quale fondamentale misura per la gestione dell’emergenza in corso.
Il Decreto, pertanto, prevede – in favore dei datori di lavoro privati che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 ed a seconda della tipologia di tutela applicabile alla specifica azienda o struttura, domanda di concessione (senza pagamento del contributo addizionale):
Le domande telematiche all’INPS devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, detto termine è fissato nella fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto).
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è altresì tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
Infine, l’articolo proroga anche i trattamenti di cassa integrazione agricola (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali possono essere concessi (in deroga agli ordinari limiti) per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Anche in tale ipotesi, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, detto termine è fissato nella fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto)
Blocco dei licenziamenti.
L’art. 8 del Decreto Sostegni proroga anche il cd. “blocco dei licenziamenti”, in vigore sostanzialmente dal 17 marzo 2020, sino al 30 giugno 2021.
Tale proroga, inoltre, è estesa sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro beneficiari dei trattamenti di AO, CIGD e di CISOA. Sul punto, la norma non è del tutto chiara, in quanto non precisa se tale estensione del divieto di licenziamento si applichi solo alle aziende che abbiano usufruito di tali ammortizzatori sociali o a tutte quelle che ne avrebbero avuto diritto. Al riguardo, tuttavia, nella relazione illustrativa del Decreto si legge che la proroga del “blocco” opera “dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti” e che “poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 [procedura di licenziamento, n.d.r.] resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19”. Per tali aspetti, tuttavia, sarà opportuno attendere ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
Ad ogni modo, restano confermate le previgenti aree di esclusione dal divieto di licenziamento (cessazione definitiva dell’attività, risoluzione consensuale a seguito di accordo collettivo aziendale, etc.).
Tutela dei lavoratori fragili.
Il Decreto proroga le misure previste per i lavoratori fragili sino al 30 giugno 2021, precisando inoltre che in caso di assenza per malattia (equiparata al ricovero ospedaliero) di tali lavoratori, la stessa non deve essere computata nel periodo di comporto.
La nuova disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° marzo 2021.
Modifica dei requisiti per la NASpI.
Il Decreto prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta a decorrere dal 13 marzo 2021, ai fini dell’accesso alla NASpI non è più richiesto il requisito occupazionale previsto dall’art. 3 lett. c) del d.lgs. 22/2015 (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione).
Proroga e rinnovo dei contratti a termine.
Il nuovo testo normativo, alla luce della prosecuzione dell’emergenza sanitaria, proroga ulteriormente la deroga alla disciplina del DL Dignità in materia di contratti a tempo determinato.
La norma, in particolare, consente, per una sola volta e comunque sino al 31 dicembre 2021, la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in deroga all’art. 21 del d.lgs. 81/2015 ed anche in assenza di causali. La durata della singola proroga o rinnovo non può superare i dodici mesi e, in ogni caso, deve essere rispettata la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Le nuove disposizioni producono effetto a far data dal 13 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Vaccinazione ed incompatibilità del personale infermieristico.
Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano – nell’esecuzione di tale attività – gli ordinari vincoli di incompatibilità previsti dalla vigente normativa sanitaria.
Download Il Decreto Sostegni è in Gazzetta Ufficiale
Download DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41