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Il “Decreto Rilancio” sospende i pignoramenti presso terzi, ma non tutti

28 Maggio 2020

Tra le novità introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio” di sicuro interesse per le strutture sanitarie (ed in generale per tutti i datori di lavoro) rientra certamente quanto previsto, dall’art. 152 del citato decreto, in materia di sospensione dei pignoramenti.

La suddetta norma, dispone espressamente che dalla entrata in vigore del decreto (ossia dal 19 maggio 2020) sino al 31 agosto p.v. “sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento…”.

Pertanto, in ossequio a tale precetto, i datori di lavoro devono autonomamente (senza necessariamente attendere la richiesta dei lavoratori interessati) sospendere dal 19 maggio al 31 agosto p.v. unicamente gli accantonamenti dei pignoramenti proposti dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti nell’apposito albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 (abilitati a riscuotere i tributi e le altre entrate delle province e dei comuni), e non anche quelli delle altre procedure esecutive.

Il chiaro tenore della suddetta disposizione consente, infatti, di escludere dalla sospensione degli accantonamenti tutte quelle procedure esecutive incardinate da creditori differenti dall’Agente della riscossione o dai soggetti abilitati al recupero dei tributi degli Enti locali.

Inoltre, come precisato dalla medesima disposizione, il datore di lavoro (nella qualità di terzo pignorato) deve rendere fruibili al lavoratore (quale “debitore esecutato”) le somme che avrebbe dovuto accantonare, anche se è stata già emessa l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, mentre restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, alle suddette Agenzie della riscossione.

In ragione di quanto sopra, i datori di lavoro – dal 19 maggio al 31 agosto p.v. – dovranno sospendere di accantonare le quote delle retribuzioni eventualmente pignorate dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, anche per le procedure esecutive avviate da quest’ultimi (mediante notifica dell’atto di pignoramento) in data antecedente al 19 maggio u.s. o già concluse prima di tale data con l’ordinanza di assegnazione somme, rendendo le somme disponibili ai lavoratori destinatari del relativo pignoramento.

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