9 Aprile 2020
È in vigore da oggi il decreto legge n. 23 (cd. Decreto “Liquidità”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile u.s. e recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il suddetto provvedimento introduce misure finanziarie volte a sostenere la liquidità di imprese e professionisti nell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, tra l’altro, all’art. 41 alcune disposizioni in materia di lavoro.
Nello specifico, il decreto in commento introduce, per i lavoratori che siano stati assunti dal 24 febbraio al 17 marzo u.s., la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).
I neo assunti, per cui in precedenza non era prevista alcuna forma di tutela, potranno adesso accedere alla cassa integrazione o all’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” fino ad un massimo di nove settimane, analogamente agli altri lavoratori assunti prima del 24 febbraio u.s.
La medesima disposizione, inoltre, consente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di cassa integrazione in deroga presentate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Decreto Cura Italia.
Download Il Decreto “Liquidità” estende FIS, CIGO e CIGD ai neo assunti