11 Giugno 2021
L’art. 41 del Decreto legge n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore dal 26 maggio u.s., ha istituito, seppure temporaneamente, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, una nuova tipologia contrattuale, ovvero il c.d. “contratto di rioccupazione”.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (che dichiarino la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) e che ha finalità formative; infatti la condizione essenziale per l’assunzione con tale tipologia contrattuale è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi finalizzato a «garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo».
La normativa in esame prevede che il contratto debba essere stipulato – ai fini della prova – in forma scritta e, analogamente a quanto avviene nel contratto di apprendistato (con il quale condivide la finalità formativa), il contratto di rioccupazione offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza del periodo formativo (sei mesi), superato il quale il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
A differenza dell’apprendistato, tuttavia, non è previsto alcun limite legato all’età e al contratto di rioccupazione si applicano le norme sul lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese le disposizioni attualmente vigenti sulle tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento illegittimo.
I benefici per i datori di lavoro che accedono a tale tipologia contrattuale consistono in uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione per un massimo di sei mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di un importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.
Tuttavia, se il datore di lavoro recede dal rapporto al termine del semestre incentivato, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio, il quale – in ogni caso – è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Infine, al pari del beneficio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio per le assunzioni di giovani under 36, si rammenta l’agevolazione in questione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che allo stato non risulta essere stata rilasciata ed alla cui emissione è condizionata l’efficacia della norma.
Si tratta, in definitiva, di una misura sperimentale attivabile, si ribadisce, fino al 31 ottobre 2021, con cui il Governo mira evidentemente ad agevolare la ripresa economica, nonché la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati, soprattutto a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia.