15 Maggio 2020
È attesa per lunedì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. Decreto Rilancio, con il quale il Governo intende dare seguito alle previsioni contenute nel precedente Decreto “Cura Italia” al fine di far fronte all’emergenza COVID-19.
Di seguito, si illustrano le principali novità (ancora non entrate in vigore) per la gestione del personale delle strutture sanitarie contenute nell’ultima bozza diffusa dall’Esecutivo, riservando agli interventi dei prossimi giorni l’esame del testo definitivo.
Novità in materia di ammortizzatori sociali.
Il Titolo III del Decreto, dopo aver introdotto il Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale (al fine di dare attuazione al protocollo sottoscritto dal Governo e dall’ABI), apporta alcune significative modifiche all’art. 19 del decreto Cura Italia, tra cui:
Il medesimo Titolo III, inoltre, introduce novità anche in materia di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, stabilendo la possibilità, per l’INPS, di concedere periodi di integrazione salariale ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal Decreto “Cura Italia”.
Congedo COVID-19 ed aspettativa non retribuita per i genitori.
Il Decreto Rilancio modifica anche le disposizioni in materia di congedi ed aspettative, prevedendo, in particolare:
Permessi 104.
Anche per il bimestre maggio-giugno 2020 i permessi di cui all’art. 33 l. n. 104/1992 sono incrementati di 12 giorni complessivi che, sulla base del tenore letterale della norma, non sembrerebbero cumulabili con quelli previsti per i due mesi precedenti eventualmente non utilizzati.
Trattamento delle assenze per i lavoratori immunodepressi.
Confermata sino al 31 luglio 2020 l’equiparazione al ricovero ordinario delle assenze prescritte dalla ASL o dal Medico di Assistenza Primaria in favore dei lavoratori immunodepressi (o che si trovino nelle altre situazioni di rischio previste dall’art. 24 del Decreto Cura Italia) al fine di tutelare la loro salute prevenendo il rischio di contagio da COVID-19.
Prosecuzione del divieto di licenziamento.
Come ampiamente anticipato dal Governo, il Decreto Rilancio conferma sino al 16 agosto 2020 il divieto di licenziamento per ragioni oggettive (licenziamento collettivo e licenziamento per g.m.o.).
Sino alla suddetta data, pertanto, i datori di lavoro non possono procedere al recesso dal rapporto di lavoro per le suddette causali; inoltre, restano sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020 ed ancora in atto alla data del 17 marzo 2020, nonché le procedure di licenziamento per g.m.o. pendenti innanzi ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Il datore di lavoro che, a prescindere dal numero dei dipendenti, nel periodo 23 febbraio – 17 marzo abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo, uno o più lavoratori, può revocare il provvedimento senza essere sottoposto a scadenze temporali, purché, contestualmente, richieda un trattamento di integrazione in deroga per i soggetti interessati dalla data di efficacia del provvedimento di licenziamento, con ripristino, senza soluzione di continuità e senza alcun onere o sanzione in carico al datore di lavoro, del rapporto di lavoro.
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine sino al 30 agosto 2020.
Il Decreto, infine, prevede che “In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Si tratta di una disposizione piuttosto involuta, che ha già generato ampi dibattiti sulla stampa specialistica.
Tuttavia, sulla base di una interpretazione letterale e prudenziale della norma (in attesa delle necessarie precisazioni ministeriali), si ritiene che:
Naturalmente, la novella legislativa non abroga, ma si aggiunge, alle ordinarie regole in materia di rinnovi o proroghe dei contratti a termine.
Download Il cd. “decreto rilancio” e le principali modifiche al d.l. n. 18-2020