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I principali contenuti in tema di lavoro nella bozza di decreto al vaglio del Governo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

16 Marzo 2020

Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contenente le misure economico-finanziarie per far fronte all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.

 

Sulla base delle anticipazioni del Governo, le disposizioni oggetto del suddetto decreto dovrebbero riguardare i seguenti temi: potenziamento del SSN, sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e sostegno del lavoro.

A tale ultimo proposito, il provvedimento dovrebbe contenere la definizione delle seguenti misure:

1.Ammortizzatori sociali.

1.1 Assegno ordinario erogato dal FIS.

Estensione, a tutto il territorio nazione della c.d. “procedura semplificata” per l’accesso alle prestazioni erogate dal FIS introdotta dal DL del 9 marzo per le aziende con unità produttive site dei comuni della originaria “zona rossa”, con la previsione di ulteriori agevolazioni.

I datori di lavoro che nell’anno in corso procedono alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto potranno presentare domanda di concessione del trattamento con causale COVID 19.

In tal caso, si potrà accedere all’assegno ordinario qualora il datore sia iscritto al FIS ed occupi mediamente più di 5 dipendenti; l’informazione e la consultazione sindacale (di durata non superiore a 3 giorni) potranno essere svolte telematicamente e la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il trattamento “agevolato”, che sarà concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, non potrà avere durata superiore a 9 settimane; tali periodi di integrazione salariale sono esclusi dal computo dei periodi massimi di godimento del trattamento previdenziale ed anche dal tetto aziendale.

Dovrebbe inoltre previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale.

Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori già assunti dal datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020 essendo irrilevante il requisito della anzianità aziendale.

 

 1.2 Cassa integrazione in deroga.

Autorizzazione, quale forma residuale per i datori di lavoro del settore privato, della concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per una durata pari a quella della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a 9 settimane.

Il trattamento dovrà essere concesso, previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che può essere concluso telematicamente) per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, dalle singole Regioni con proprio decreto è sarà corrisposto dall’INPS con la modalità del pagamento diretto.

***

2.Congedi e indennità per i lavoratori.

2.1 Congedo straordinario

Previsione di uno specifico congedo di cui potranno godere alternativamente entrambi i genitori (lavoratori pubblici o privati subordinati e autonomi) per i figli di età non superiore a 12 anni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Per il suddetto congedo, di 15 giorni continuativi o frazionati, dovrebbe essere previsto il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione ferma restando la copertura da contribuzione figurativa per i periodi in questione. Il limite di età di 12 anni non troverà applicazione per i figli con disabilità grave accertata ai sensi della c.d. legge 104.

In alternativa al congedo straordinario si potrà optare per il “bonus baby sitter” di 600 euro circa che verrà erogato sul libretto famiglia. Per gli operatori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici infermieri tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia ed OSS il bonus sarà di 1000 euro.

I genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati di figli di età compresa tra 12 e 16 anni avranno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della sospensione dei servizi didattici, senza corresponsione di indennità né di retribuzione, con divieto di licenziamento.

2.2 Permessi ex lege 104.

Aumento del numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33 della legge 104 che dovrebbero essere incrementati fino a 12 giornate per il mese di marzo e 12 per il mese di aprile.

2.3 Quarantena e malattia.

Equiparazione dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili nel periodo di comporto.

2.4 Indennità per i lavoratori autonomi.

Possibilità di erogare ai liberi professionisti titolari di partiva IVA alla data del 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, una indennità a titolo di una tantum pari a circa 500 euro.

Tale indennità sarà erogata dall’Inps.

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3.Misure in materia previdenziale.

Possibile sospensione, presumibilmente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail.

In discussione altresì l’ampiamento, da 68 a 120 giorni, dei termini per la presentazione della domanda di disoccupazione (NASPI).

 

***

4.Misure in materia di licenziamento.

Preclusione per 60 giorni dalla data di emanazione del decreto della possibilità, per le aziende, di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e/ o di avviare procedure per i licenziamenti collettivi.

Le procedure in corso dovranno considerarsi sospese.

 

***

5 Strutture per le persone con disabilità e misure di sostegno domiciliare.

Estensione all’intero territorio nazionale della chiusura dei Centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, e socio-sanitario per persone con disabilità nonché i Centri di Riabilitazione.

Nel caso siano previste prestazioni di tipo sanitario urgenti e non differibili le stesse potranno essere fornite nel rispetto delle misure di contenimento.

I datori di lavoro saranno tenuti ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata nei Centri anzidetti interessati dal provvedimento di chiusura. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

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