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I limiti al diritto di sciopero e la vicenda dei tre lavoratori della Fiat di Melfi

11 Novembre 2011

L’estate 2010 era stata infiammata dal licenziamento di tre lavoratori della Fiat di Melfi che, durante uno sciopero contro l’applicazione del nuovo ccnl presso gli stabilimenti di Cassino e Mirafiori, avevano interrotto la linea di produzione.

La vicenda era stata portata alla ribalta mediatica perchè tutti i lavoratori coinvolti erano attivi nel sindacato e, quindi, la reazione dell’azienda di procedere al licenziamento degli stessi era stata ricondotta nell’alveo della condotta antisindacale.
In tal senso si era, infatti, pronunciato il Tribunale di Melfi all’esito del procedimento ex art. 28 Stat. Lav. incardinato dalla Fiom, in cui la Fiat era stata condannata all’immediata reintegrazione dei lavoratori nel posto precedentemente occupato, nonchè a pubblicare il dispositivo sulla stampa nazionale.
Avverso tale provvedimento, la società presentava immediata opposizione e – a distanza di circa un anno dalla prima pronuncia – si è avuta la nuova sentenza che capovolge le conclusioni cui era giunto in precedenza il Tribunale.
Come noto, la condotta antisindacale è identificata dall’art. 28 della l. n. 300/70 nei comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero.
Il citato art. 28 è, dunque, volto a proteggere espressamente il diritto di sciopero da ogni comportamento ostativo posto in essere dalla parte datoriale; tuttavia, la suddetta protezione è normalmente invocabile quando lo sciopero sia attuato nell’ambito dei limiti del diritto elaborati dalla giurisprudenza ed individuati dal legislatore, sia quanto alle modalità, sia in relazione agli obiettivi e dovrà, invece, essere legittimamente negata quando il comportamento del sindacato o dei lavoratori vada oltre tali limiti.

Il diritto di sciopero assume nel nostro ordinamento un’importanza storica del tutto particolare, tanto che – dopo un periodo fortemente repressivo – è stata sentita l’esigenza di inserire un’apposita previsione volta a tutelare l’esercizio di tale forma di protesta addirittura nel testo della Costituzione.
L’art. 40 Cost. si limita, invero, a precisare che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”; la portata di tale laconica disposizione è stata tuttavia dirompente, in quanto ha qualificato lo sciopero quale diritto costituzionalmente tutelato, con tutto ciò che ne consegue in termini di protezione.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 711/80, per sciopero si deve intendere ogni “astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune”; la Cassazione ha accolto, dunque, una nozione ampia di sciopero, in base alla quale possono essere “assegnate all’astensione collettiva dal lavoro tutte le possibili e molteplici forme che, di volta in volta, sono state giudicate le più efficaci o come le sole idonee a far conseguire il risultato voluto”.

Tuttavia, l’avere esteso i confini delle attività riconducibili al concetto di sciopero ha posto il problema dei limiti da apporre all’esercizio del diritto, aprendo la strada all’individuazione dei cd. limiti esterni”, ossia quelli rinvenibili “in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quantomeno paritario, con quel diritto” (Cass. sent. n. 711/1980).
Così, ad esempio, dal combinato disposto degli art. 41, comma 1 e 4 della Cost. i giudici hanno ricavato la regola secondo la quale l’esercizio del diritto di sciopero non deve causare un danno alla produttività; infatti, secondo quanto chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza il diritto di sciopero deve essere esercitato in modo da “non pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione economica, generale o particolare, irreparabilmente la produttività – rectius, la capacità produttiva – dell’azienda, cioè la possibilità dell’imprenditore di (continuare a) svolgere la sua iniziativa economica”.
Infatti, l’obiettivo dello sciopero (in quanto astensione dal lavoro) è quello di arrecare un pregiudizio al datore di lavoro sotto il profilo della produzione; al fine di non frustrare tale finalità è – ad esempio – impedito al datore di lavoro di sostituire i lavoratori scioperanti attraverso assunzioni a termine o contratti di somministrazione.

D’altro canto, costituisce invece un diritto per il datore di lavoro quello di proseguire l’attività durante lo sciopero utilizzando i lavoratori che non si siano astenuti dal lavoro; ne consegue che il comportamento dei dipendenti scioperanti che non si limiti alla semplice opera di persuasione degli altri lavoratori, ma sia finalizzato ad ostacolare materialmente lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti che non partecipino allo sciopero deve essere considerato illegittimo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere disciplinarmente nei loro confronti.
È in tale ottica che i giudici di Melfi hanno ribaltato la precedente pronuncia, dichiarando la legittimità dei licenziamenti adottati dalla Fiat nei confronti dei tre attivisti della Fiom e, di conseguenza, l’assenza di antisindacalità del comportamento datoriale.
Invero, nella fattispecie non si potrebbe legittimamente parlare di danno alla produttività, dal momento che l’interruzione dell’attività provocata dai lavoratori scioperanti non ha arrecato danni ai macchinari, tanto da pregiudicare la capacità produttiva dell’azienda, ma semmai di danno alla produzione.
Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che – in un contesto di crisi economica quale quello attuale – l’aver interrotto la produzione (quantificata in sette automobili) abbia costituito un danno esulante dal normale esercizio del diritto di sciopero, in quanto se quei tre lavoratori avessero protestato senza occupare un’area vietata (bloccando così il funzionamento dei macchinari), il pregiudizio arrecato dallo sciopero all’azienda avrebbe avuto un’entità certamente inferiore.

In particolare, secondo il Tribunale di Melfi, “all’azienda non può essere negato, con riferimento esplicito al diritto sancito dall’art. 41 della Cost., di continuare lo svolgimento dell’attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione poiché non partecipante allo sciopero e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti; realizzazione che di per sè non appare rientrare nel concetto di condotta antisindacale di cui all’art. 28 Stat. Lav.“.
A giudizio dello scrivente, invece, per qualificare come proporzionata la reazione datoriale sarebbe stato sufficiente valutare un aspetto niente affatto trascurabile nella fattispecie, ossia la circostanza che il comportamento ostruzionistico dei lavoratori scioperanti è stato posto in essere all’interno dei locali aziendali.

I tre lavoratori in discorso, infatti, si trovavano in una proprietà privata, in cui (come noto) si può accedere e permanere solo con il consenso del proprietario; costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che l’occupazione di un immobile destinato ad uffici non può essere definito altrimenti che come una forma di sciopero illegittimo violando diritti costituzionalmente garantiti come quello di libertà e di proprietà e comportando la lesione di vari interessi privati penalmente sanzionati.
Di conseguenza, per valutare la legittimità dei licenziamenti non sarebbe stato necessario invocare lo stato di crisi dell’azienda, ma sarebbe stato sufficiente considerare che il comportamento ostruzionistico dei lavoratori è stato tenuto all’interno dell’azienda, in cui notoriamente i lavoratori sono autorizzati a permanere solo in quanto prestino la loro attività, per far escludere qualsiasi elemento di antisindacalità da parte dell’azienda.

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