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I limiti al diritto di critica

22 Novembre 2013

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, inteso quale facoltà di denunciare l’operato del datore di lavoro ed espressione di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 21 e 39 Cost.), può integrare gli estremi di condotta disciplinarmente rilevante, laddove vengano superati i limiti che l’ordinamento al proposito stabilisce.

Ed infatti, il dissenso e la critica di un dipendente alle scelte imprenditoriali e alla gestione aziendale incontrano, anzitutto, dei limiti “esterni” quali quelli concernenti l’onore e la reputazione (art. 2 Cost.) ovvero la libertà dell’impresa (art. 41 Cost.), nonché dei limiti “interni” che segnano il confine del legittimo esercizio del diritto di critica, costituiti dalla verità oggettiva dei fatti (c.d. continenza sostanziale) e dalla liceità delle forme espressive utilizzate (c.d. continenza formale  – Cass. n. 7884/1997).
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7499 del 20 marzo 2013 ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per una denuncia contro l’azienda rivelatasi eccessiva e infondata, nella logica di un orientamento giurisprudenziale univocamente teso a tutelare il datore di lavoro allorquando le critiche del lavoratore, superando la verità oggettiva, si traducano in una condotta lesiva del decoro dello stesso (in tal senso Cass. Civ. n. 29008 del 2008).

Ebbene, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente impiegato presso l’inceneritore di Piacenza volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla società datrice di lavoro a seguito della contestazione di plurimi addebiti disciplinari per aver utilizzato uno strumento, quale quello della denuncia, per finalità abusive e distorte con toni ed espressioni colorite in modo da screditare l’operato della società e suscitare un grave allarme.
Sostanzialmente, il dipendente in questione aveva inviato un esposto all’Ispels, alla Asl, all’ispettorato del lavoro, all’Inail e al RINA (quale istituto di certificazione) denunciando che in occasione di un guasto alla caldaia dell’azienda egli non era stato avvisato, sebbene fosse il responsabile, e che i delicati lavori di riparazione (effettuati da due tecnici carenti, a dire del ricorrente, di qualificata professionalità) non erano stati eseguiti a regola d’arte, così mettendo a rischio i lavoratori.

La denuncia si era poi rivelata non veritiera in quanto, successivamente all’esposto del lavoratore, un’ispezione da parte dell’Ispels non aveva evidenziato alcun pericolo né per il personale, né per la popolazione vicina, rilevando, pertanto, che la riparazione era stata fatta in modo adeguato.
Gli ermellini, aderendo all’interpretazione dei Giudici di secondo grado, hanno rigettato il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza d’appello ricordando come la Corte territoriale, dopo aver rilevato che la facoltà di denuncia del lavoratore non è di per sé illegittima, “con motivazione in fatto logica ed incensurabile in questa sede” ha confermato che “non ricorrevano i presupposti della continenza sostanziale e formale”.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto ineccepibile l’analisi compiuta dalla Corte d’appello di Bologna secondo la quale le espressioni adoperate dal lavoratore (quali per esempio l’utilizzazione delle locuzioni “mettendo una pezza come si faceva un tempo sugli strappi dei pantaloni e facendo un fritto misto”) sono state ritenute idonee “a screditare il datore di lavoro ed a lederne l’immagine e, sotto il profilo della c.d. continenza formale, era carente di misura, correttezza ed obiettività, trascendendo il mero intento informativo, mentre, sotto il profilo della c.d. continenza sostanziale, conteneva accuse risultate non fondate … e frutto, piuttosto della reazione di chi ritenendosi professionalmente non considerato … e non ricevendo l’auspicato supporto a livello sindacale … spera nel sostegno degli istituti competenti”.

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