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I chiarimenti forniti dall’INAIL con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020

22 Maggio 2020

L’INAIL, in data 20 maggio u.s., ha pubblicato la circolare n. 22 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione dell’infezione da Covid-19 quale infortunio sul lavoro.

L’art. 42, 2° comma, del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, dispone che «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato».

Invero, secondo la circolare, la suddetta norma non ha fatto altro che riaffermare un principio già espresso da decenni dalla giurisprudenza in virtù del quale le patologie infettive (come, ad esempio, l’epatite o l’AIDS), se contratte in occasione di lavoro, sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

L’Istituto assicurativo ha altresì precisato che – seppure con le precedenti circolari del 17 marzo u.s. e 13 aprile u.s. sia stata affermata una presunzione semplice (che ammette sempre la prova contraria) di origine professionale dell’infezione da Covid-19 sia per gli operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio specifico, sia per coloro che svolgono attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico e/o l’utenza – ciò non esclude che occorra sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto.

In altri termini, la presunzione semplice presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (quali le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, etc.).

Dopo aver formulato tali precisazioni, l’INAIL – ponendo fine ad un dibattito di recente sorto sull’argomento – ha, altresì, voluto chiarire le responsabilità civili e penali che possono derivare al datore di lavoro dalla qualificazione dell’infezione da Coronavirus come infortunio.

Segnatamente, l’INAIL ha specificato che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio è cosa ben diversa dall’affermare la responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro per l’infezione da Covid-19 contratta dai suoi dipendenti.

Perché si configurino le predette responsabilità, infatti, è necessaria, oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa né in sede penale, considerata la presunzione di innocenza fino a prova contraria, né in sede civile, tenuto conto che è sempre necessario, affinché si configuri la responsabilità del datore di lavoro, l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento.

Quanto affermato dall’INAIL è peraltro in linea con le recenti pronunzie giurisprudenziali espresse in materia, a mente delle quali «[…] non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto» (Cass. n.3282/2020).

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che – nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

Con la circolare in commento, dunque, l’INAIL, ribadendo quanto già affermato in un comunicato stampa del 15 maggio u.s., ha concluso che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è automaticamente collegato alla responsabilità datoriale, ma, anzi, ha precisato che «…la molteplicità delle modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».

Download I chiarimenti forniti dall’INAIL con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020

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