10 Aprile 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile e la successiva recentissima risoluzione n. 18/E del 9 aprile u.s., fornisce utili chiarimenti in merito al premio di 100 euro riconosciuto dall’art. 63 del decreto “Cura Italia” ai lavoratori che hanno reso la loro prestazione lavorativa nello scorso mese di marzo, oggetto della precedente news pubblicata in data 31 marzo u.s.
Sulle tempistiche dell’erogazione del premio, l’Agenzia conferma che quest’ultimo non dovrà necessariamente essere erogato con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020, atteso che – il secondo comma dell’art. 63 del citato decreto – prevede che i sostituti d’imposta riconoscano, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Per quanto concerne il calcolo dei giorni ai fini della corresponsione del premio, l’Agenzia dell’Entrate precisa che – in assenza di indicazioni circa il loro conteggio da calendario o da contratto (ossia in ventiseiesimi o in trentesimi) – occorrerà fare riferimento al rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili previste dalla disciplina contrattuale.
Con la suddetta risoluzione del 9 aprile u.s., l’Agenzia – venendo incontro alle esigenze di semplificazione delle imprese – chiarisce che in alternativa al suddetto criterio di computo, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili previste dal contratto collettivo o, eventualmente, da quello individuale stipulato in deroga.
Pertanto, il bonus da erogare al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Inoltre, secondo le indicazioni dell’Agenzia il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)
Con riferimento al dubbio sorto in merito all’eventuale erogazione del premio ai lavoratori in missione o presso altre sedi dell’impresa o in servizio esterno, l’Agenzia – rifacendosi alla ratio della norma che persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter fruire del lavoro agile o da remoto – è dell’avviso che il bonus in questione debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta, in missione o presso sedi secondarie dell’impresa, restando, di contro, esclusi i dipendenti in “smart working”.
In merito ai criteri di calcolo del premio per i lavoratori part time, l’Agenzia ritiene che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha reso maggiori chiarimenti con la risoluzione del 9 aprile u.s., precisando che nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio dovrà essere erogato dal datore di lavoro individuato dal dipendente stesso.
Quest’ultimo, pertanto, avrà l’onere di dichiarare al sostituto d’imposta i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Al fine di agevolare la comprensione dei criteri computo dei giorni utili per l’erogazione del bonus di 100 euro (soprattutto in caso di part time) l’Agenzia delle Entrate propone i seguenti esempi:
“Esempio 1: contratto full time.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).
Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.
Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.
Esempio 2: contratto di part time orizzontale.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.
Esempio 3: contratto di part time verticale.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.
Esempio 4: due contratti di part time orizzontale.
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18.
Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.
Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
Esempio 5: due contratti di part time verticale.
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì.
Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.
Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore”.
Per quanto riguarda l’erogazione del premio ai dipendenti con i quali, nel mese di marzo 2020, è cessato il rapporto di lavoro, l’Agenzia chiarisce che, proprio perché l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa, ai lavoratori licenziati o dimessi nel mese di marzo u.s. spetterà il premio in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati secondo le ore effettivamente lavorate da rapportare a quelle contrattualmente previste.
In ordine alla determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente (che, si rammenta, non dovrà essere superiore ai 40.000 euro per poter fruire del premio in questione), l’Agenzia delle Entrate precisa che deve essere preso in considerazione esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, richiamando a tal fine i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Al riguardo, sulle modalità con le quali accertare i redditi da lavoro dipendente, al fine di verificare se sussistano o meno le condizioni per poter accedere al suddetto beneficio, l’Agenzia delle Entrate, mette in chiaro che, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore dovrà rendere una autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Infine, sulle modalità di recupero da parte dei datori di lavoro del premio, mediante compensazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che il suddetto recupero dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
In proposito, richiamando la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia rappresenta che, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.