8 Novembre 2016
Con nota del 21 settembre 2016 (rinvenibile sul sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs210916) il Miur ha annunciato che, all’esito della trattativa con la Commissione Europea, è stato convenuto l’impegno da parte di quest’ultima di modificare il “Model Grant Agreement” in modo tale da rendere ammissibili per le rendicontazioni dei progetti di Horizon 2020 non solo i costi derivati dai rapporti di lavoro subordinato, ma anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative.
A livello comunitario, infatti, il costo del personale può essere rendicontato nell’ambito del progetto sopra citato solo a condizione che il contratto sottoscritto con il ricercatore sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (employment contract), ovvero alla categoria degli in house consultant.
Tale ultima tipologia non appare, tuttavia, sovrapponibile a quella dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati dalla legislazione italiana (soprattutto alla luce della recente riforma del d.lgs. n. 81/15) in quanto presuppone, ai fini dell’eleggibilità tra i costi della ricerca, che il consulente presti la sua attività seguendo le istruzioni impartite dal beneficiario e presso i suoi locali; che il beneficiario decida, programmi e supervisioni il lavoro del consulente; che il costo sostenuto dal beneficiario non sia dissimile da quello sostenuto per il personale dipendente che svolge attività analoghe a quelle del consulente; che la remunerazione del consulente sia basata sulle ore lavorate e non sul raggiungimento dei risultati e che le ore lavorate dal consulente siano registrate.
Gli indici descritti appaiono in contrasto con la recente novella legislativa che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio u.s., una presunzione di subordinazione in tutte le ipotesi in cui contratti di collaborazione si concretino “in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (art. 2 d.lgs. n. 81/15).
Da qui, la conclusione – formulata da più parti – secondo cui tali contratti non sarebbero più eleggibili tra i costi coperti dai finanziamenti in parola.
A ben vedere, in realtà, la presunzione di subordinazione introdotta dal cd. Jobs Act non solo non trova, tuttavia, applicazione nei confronti dei professionisti iscritti in appositi Albi professionali, ma neppure con riferimento “alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore” (art. 2, cit.).
Ne consegue che sia con i ricercatori iscritti in appositi Albi professionali (medici, biologi, farmacisti, etc.), ma anche con quelli nei confronti dei quali sia applicato il ccnl per la ricerca (allo stato l’unico contratto collettivo nel settore privato è quello sottoscritto dall’Aris il 30 dicembre scorso), si potrebbe procedere all’introduzione nel contratto individuale dei parametri richiesti a livello comunitario, prevedendo per il collaboratore un determinato orario di lavoro settimanale e/o mensile, l’obbligo per il ricercatore di prestare attività presso la sede del committente, di attestare la presenza in servizio, nonché la determinazione di un compenso su base oraria, senza che per ciò solo sia inficiata la genuinità del rapporto instaurato.
Al riguardo, si evidenzia come il citato ccnl contempli espressamente la possibilità di disciplinare tali rapporti di collaborazione inserendo gli elementi richiesti per l’accesso ai finanziamenti comunitari (a titolo esemplificativo: ai sensi dell’art. 24 il compenso deve essere “determinato in misura equivalente alla retribuzione globale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente per prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale”; a norma dell’art. 9 al collaboratore può essere richiesto di attestare la presenza in servizio; ai sensi dell’art. 15 la sede di lavoro “potrà anche essere situata nell’ambito degli uffici del Committente”, etc.).
Inoltre, l’attuale disciplina (normativa e contrattuale) dei contratti di collaborazione nel settore della ricerca – a prescindere dalla reale attuazione di quanto comunicato dal Ministero – appare in linea con i principi stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.
Le regolamentazioni comunitarie sopra richiamate obbligano, infatti, i soggetti richiedenti il finanziamento a garantire che i ricercatori beneficino di un’adeguata copertura sociale in funzione del loro status giuridico, nonché ad attuare, nella misura del possibile, ogni azione utile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori.
Orbene, si ritiene che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – soprattutto quelli stipulati alla luce del ccnl della ricerca – rispettino tali condizioni, contemplando l’applicazione nei confronti dei ricercatori di specifiche misure previdenziali e sociali e che, pertanto, possano essere astrattamente utilizzati nell’ambito dei progetti in parola anche senza l’adozione delle modifiche al “Model Grant Agreement” annunciate dal Ministero.