26 Giugno 2023
La pandemia ci ha tristemente abituato ad un nuovo acronimo: FIS, e cioè Fondo di Integrazione Salariale.
Le sospensioni causate dal Covid19, infatti, hanno imposto l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e, in particolare, per gli enti religiosi, dell’assegno ordinario erogato dal FIS, seppur nella versione “semplificata” introdotta nel 2020 dal Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020).
Ma oggi, è ancora possibile ricorrere a tale strumento? Ed in quali ipotesi?
Su tale argomento, è necessario registrare una importante novità.
A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, tutti gli enti iscritti al FIS, ivi inclusi gli enti religiosi, devono contestualmente iscriversi anche alla CIGS se nel semestre precedente la data di presentazione della domanda hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Per la verifica di tale requisito, secondo la circolare INPS n. 76/2022, occorre tener conto non solo dei lavoratori impiegati nella singola unità produttiva (matricola INPS), ma di tutti quelli dipendenti del medesimo datore di lavoro che risultino esposti sulle matricole rientranti nel campo d’applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).
Al superamento di tale soglia di personale, pertanto, gli enti sono soggetti ad una duplice iscrizione, al FIS per le causali ordinarie ed alla CIGS per quelle straordinarie.
La novità ha, innanzitutto, un impatto sugli oneri previdenziali in capo ai datori di lavoro.
Ed infatti, oltre all’aliquota ordinaria in favore del FIS (pari, nel 2023, allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti, di cui un terzo a carico del dipendente), è oggi necessario versare all’INPS anche un ulteriore contributo per la CIGS, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore).
Inoltre, l’esistenza di due diversi ammortizzatori sociali, richiede una particolare attenzione quando, a fronte di una riduzione o di una sospensione di attività, si renda necessario ricorrere ad una integrazione salariale.
Ed infatti, come sopra anticipato, mentre il FIS copre le cd. causali ordinarie, la CIGS riguarda quelle straordinarie, con la conseguenza che, se si sbaglia strumento, l’INPS dovrebbe rigettare la richiesta, con il rischio di incorrere nella tagliola delle decadenze legate al trascorrere del tempo.
Le causali ordinarie, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 148/2015, sono quelle caratterizzate da situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure da situazioni temporanee di mercato.
Si tratta di circostanze aziendali caratterizzate, tra l’altro, dalla transitorietà, nel senso che è prevedibile la ripresa dell’attività lavorativa, e della non imputabilità, dovendo consistere in situazioni non dipendenti da scelte del datore di lavoro.
Il decreto ministeriale n. 95442/2016 contiene una elencazione di tali ipotesi, tra cui le situazioni di crisi di mercato, di mancanza temporanea di lavoro o di commesse, i guasti di macchinari e le esigenze di manutenzione straordinaria, etc.
In tali situazioni, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, allegando anche una specifica relazione tecnica.
CAUSE DI INTERVENTO | REQUISITI | CAUSE INTEGRABILI | ||
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; Situazioni temporanee di mercato. | TransitorietàTemporaneitàInvolontarietàNon imputabilità | Mancanza di lavoro o commesseCrisi di MercatoMancanza di materie prime o componentiFine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di varianteEventi meteoSciopero di un reparto o di un’altra aziendaIncendi, alluvioni, sisma, crolli, etc.Sospensione per ordine di pubblica autoritàGuasti ai macchinari, manutenzione straordinaria | ||
Documentazione | Relazione tecnica contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato |
Le causali straordinarie, invece, sussistono quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una riorganizzazione aziendale, da una crisi aziendale (con esclusione dei casi di cessazione d’attività, per i quali, sino al 31 dicembre 2023, è prevista una disciplina specifica), ovvero dall’esigenza di sottoscrivere un contratto di solidarietà per evitare una riduzione di personale.
CAUSALI INTERVENTO | CARATTERISTICHE E CONTENUTI |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione | Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro |
Crisi aziendale | Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con ‘indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali |
Contratto di solidarietà | Stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015 che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. |
Prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali, pertanto, anche gli enti religiosi dovranno inquadrare correttamente la fattispecie e, successivamente, richiedere all’INPS l’assegno di integrazione salariale FIS in caso di causali ordinarie, ovvero presentare istanza al Ministero del Lavoro per la CIGS laddove si tratti di causali straordinarie.
Inoltre, in entrambi i casi è necessario avviare preventivamente un confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto dei tempi e con le modalità stabilite dal d.lgs. 148/2015.
Infine, si evidenzia che ciascuno strumento di integrazione salariale ha una durata legata alla causale di intervento.
In particolare, negli enti che abbiano superato la soglia di 15 dipendenti, è possibile richiedere:
In ogni caso, tuttavia, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.