26 Novembre 2021
Ha fatto molto clamore l’ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri lo scorso 22 novembre 2021, definito da parte della stampa come uno “storico verdetto” e come una sentenza di accoglimento del ricorso presentato da una infermiera No Vax sospesa da una ASL romana ai sensi dell’art. 4 del d.l. 44/2021.
È necessario, però, fare un po’ di chiarezza in ordine al valore del provvedimento realmente adottato dal giudice.
Alla luce delle suddette considerazioni, è evidente come l’impatto della decisione del giudice di Velletri debba essere decisamente ridimensionato, tenuto che, peraltro, la giurisprudenza è unanimemente convinta della legittimità dell’obbligo vaccinale.
Ciò è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha evidenziato che la vaccinazione selettiva introdotta dalla normativa citata risponde ad una chiara finalità di tutela del personale sui luoghi di lavoro (art. 2087 c.c.) e, nel tempo stesso, dei pazienti (art. 32 Cost.), precisando altresì che “nel dovere di cura, che incombe sul personale sanitario, rientra anche il dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella sicurezza di chi cura e del luogo in cui si cura, e questo essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro non può lasciare il passo a visioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico”.
Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, l’obbligo vaccinale risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ma anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, costituente un interesse della collettività (art. 32 Cost.) e sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto individuale al lavoro di cui all’art. 36 Cost.