7 Agosto 2023
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E del 1° agosto, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla misura introdotta dall’art. 40 del Decreto Lavoro (decreto legge 48/2023, convertito nella legge 85/2023).
Si ricorderà che tale disposizione ha valorizzato, sotto il profilo fiscale, i c.d. fringe benefits mediante l’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro.
La modifica normativa ha valore solo per l’anno d’imposta 2023, con la conseguenza che l’ammontare complessivo dei benefits in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio di detto periodo di imposta.
La misura si applica ai soli dipendenti con figli a carico, per i quali non concorrono a formare reddito – entro il limite complessivo di 3.000 euro – il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento della soglia, pertanto, è prevista esclusivamente nei confronti dei dipendenti con figli (anche nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati) che siano titolari di redditi complessivi non superiori a 2.840,51 euro (ovvero 4.000 euro, per i figli di età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi (intendendo per “a carico” i figli il cui reddito complessivo non supera la suddetta soglia).
La condizione di “figlio fiscalmente a carico” deve sussistere al 31 dicembre di ogni anno, con la conseguenza che – trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023 – sarà necessario effettuare tale verifica con riferimento alla situazione in atto al 31 dicembre 2023.
L’AdE ha inoltre chiarito che l’agevolazione in commento spetta ad entrambi i genitori anche qualora gli stessi si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato, nonché nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare detrazione poiché per i figli a carico percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Al ricorrere dei requisiti espressamente previsti dall’art. 40 citato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, “non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 2084 (ridotta, per il 2023, al 5%), anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.
L’agevolazione riguarda non solo l’imposizione fiscale, ma anche la contribuzione previdenziale, fermo restando che, così come previsto per i 258,23 euro, in caso di superamento dell’importo previsto, l’intero valore dei benefits (e non solo la parte eccedente) rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
La norma prevede inoltre che, per beneficiare di questa agevolazione, il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli; secondo l’Agenzia l’autodichiarazione in questione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, sebbene sia opportuno conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il datore di lavoro, a sua volta, è tenuto ad effettuare una informativa alle RSU (qualora esistente) che, secondo quanto chiarito nella circolare in esame, può avvenire anche successivamente all’erogazione del beneficio, “a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta”; non è, invece, necessario sottoscrivere un accordo con le OO.SS., tenuto conto, peraltro, che secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, l’erogazione dei fringe benefits può avvenire anche ad personam.
La misura in questione, come rilevato, riguarda esclusivamente i lavoratori con figli a carico che abbiano i requisiti sopra descritti con la conseguenza che nei confronti del restante personale continuerà a trovare applicazione l’ordinaria soglia di esenzione prevista dall’art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei dipendenti, pari a 258,23 euro. La misura in esame, infine, è autonoma e distinta dal c.d. bonus carburante previsto dal decreto legge 5/2023 e, in quanto tale, cumulabile con lo stesso (sebbene si rammenta che quest’ultima agevolazione non rileva ai fini contributivi).