5 Settembre 2014
Due recenti decreti hanno riformato la materia degli ammortizzatori sociali per i lavoratori impiegati in aziende al di fuori del campo d’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
In particolare, ci si riferisce al decreto interministeriale (emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze) del 7 febbraio 2014, il quale ha istituito il c.d. Fondo di Solidarietà Residuale di cui all’art. 3, comma 19, l. 92/2012, ed al decreto interministeriale del 1 agosto 2014, che ha definito i criteri e le condizioni di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Il primo istituto (il Fondo Residuale) trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori non tutelati dalla CIGS o da Fondi Bilaterali (istituiti dalla contrattazione collettiva) ed eroga, in favore di detti dipendenti, una prestazione salariale sostanzialmente analoga alla cassa integrazione.
Tale Fondo – pur essendo stato formalmente istituito – non risulta, tuttavia, ancora operativo, in quanto l’Inps non ha provveduto ad individuare i soggetti rientranti nel campo d’applicazione dello stesso.
Una volta che l’Istituto previdenziale avrà provveduto ad adempiere a tale incombente, i soggetti individuati (tra i quali, verosimilmente, saranno incluse anche le strutture sanitarie, attesa l’assenza di Fondi di natura collettiva) saranno tenuti a versare al fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori (tale contributo è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dall’accesso all’ammortizzatore sociale); b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
A regime, il fondo erogherà trattamenti in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.
La prestazione, consisterà in un assegno ordinario di importo pari, circa, all’80% della retribuzione perduta dai lavoratori (dal quale dovrà essere detratta la contribuzione previdenziale pari a quella per gli apprendisti), entro il massimale, per l’anno 2014, di 913,14 euro netti (per i percettori di retribuzioni inferiori ad euro 2.098,04) e di 1.097,51 euro netti (in caso di retribuzioni superiori alla predetta soglia; cfr. Inps, circ. 12/2014).
L’intervento sarà corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo potrà essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.
Solamente una volta esaurito tale ammortizzatore sociale – ed a condizione che ricorrano condizioni di eccezionalità legate alla salvaguardia dell’occupazione e sempreché vi siano concrete prospettive di ripresa – sarà possibile, poi, accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, il quale prevede il riconoscimento, in favore del lavoratore, di un trattamento analogo a quello corrisposto dal fondo residuale.
Il decreto interministeriale del 1 agosto 2014, infatti, dispone espressamente che la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga, per le aziende incluse nel campo d’applicazione del Fondo Residuale (o di un Fondo Bilaterale), avvenga solamente a seguito dell’esaurimento degli altri trattamenti e, comunque, in casi assolutamente eccezionali, la cui valutazione dovrà essere attentamente effettuata dalle Regioni competenti.
La CIG in deroga, inoltre, ha una durata limitata a 11 mesi nel 2014 e 5 mesi nel 2015.
Alla luce di quanto sopra, può concludersi che – salvo diverse indicazioni da parte dell’Inps relative all’applicabilità del Fondo Residuale – le prestazioni erogate dallo stesso diverranno il principale sostegno al reddito applicabile nel settore sanitario e, sostanzialmente, sostituiranno la cassa integrazione guadagni in deroga (che rimarrà quale trattamento eccezionale e residuale), la quale ha, sinora, costituito, la maggiore tutela per i dipendenti.
Ad ogni modo, tale prevalenza potrà essere diversamente declinata dalle singole regioni, le quali, in sede di stipula degli Accordi Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga, potranno precisare quali sono le ragioni di eccezionalità che giustificano l’accesso alla CIG in deroga.
Quanto agli effetti economici della disciplina in esame sulle strutture sanitarie, deve rilevarsi che i datori di lavoro esclusi dal campo d’applicazione della CIGS, prima delle recenti novità normative, non erano onerati di alcun contributo ordinario per gli ammortizzatori sociali, ma, esclusivamente in caso di accesso alla CIG in deroga, erano (e sono tuttora) tenuti al pagamento di un contributo addizionale nella misura del 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3% per le imprese fino a cinquanta dipendenti (cfr. Inps, mess. 2599/2008).
Pare inutile sottolineare, pertanto, che l’istituzione del Fondo di Solidarietà Residuale e i relativi oneri contributivi a carico delle strutture sanitarie comporteranno un ulteriore aumento del costo del lavoro senza che a ciò corrisponda (come ormai da tempo) un incremento delle tariffe e delle remunerazioni delle prestazioni da parte del SSR.