13 Febbraio 2015
La sentenza della Cassazione n. 21918 del 16 ottobre 2014, offre l’occasione per approfondire (anche se da un differente angolo di visuale) la tematica concernente le modalità di richiesta e conseguente concessione dei periodi feriali maturati dal lavoratore.
Nella nota dello scrivente del 4 gennaio 2013, infatti, era stato affermato il generale principio secondo il quale il lavoratore, in presenza di un tacito consenso datoriale (desumibile da reiterati comportamenti consistenti nel non dare riscontro alle richieste dallo stesso formulate), può sempre ritenersi legittimato a fruire del periodo di ferie richiesto.
Con la pronuncia in commento, invece, i giudici della Cassazione, esaminando la legittimità del recesso di un dipendente per ingiustificate assenze dal servizio superiori a dieci giorni nonché per l’arbitraria auto assegnazione da parte di quest’ultimo di giorni di ferie, entrano nel merito della sussistenza o meno di un diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto “de plano” il diritto a godere del periodo di ferie desiderato (e all’uopo dallo stesso comunicato all’amministrazione della struttura di appartenenza), e ciò anche alla luce di un eventuale provvedimento di diniego in tal senso espresso dal datore di lavoro.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno accolto le argomentazioni della parte datoriale in merito alla legittimità del recesso intimato, stabilendo come non fosse possibile comprendere per quali ragioni, pur in mancanza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo circa il periodo feriale desiderato (ed anzi a fronte del chiaro diniego da parte della società), dovesse essere riconosciuto al lavoratore un autonomo diritto ad assentarsi dal servizio in ragione del periodo di feriale precedentemente comunicato (nella fattispecie tramite Fax).
In buona sostanza, la Corte pur ribadendo l’irrinunciabilità del diritto costituzionalmente garantito alle ferie del lavoratore, ha di fatto stabilito che l’esatta determinazione del periodo feriale da riconoscere al lavoratore richiedente spetti comunque al datore di lavoro e ciò, è agevole desumerlo, proprio in ragione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa allo stesso riconosciuto dall’ordinamento (cfr. art. 2019 c.c.).
Pertanto, secondo le argomentazioni dei giudici di legittimità, pur potendo presupporsi un adeguato contemperamento delle diverse esigenze in gioco, al lavoratore non può giammai riconoscersi, in assenza di una specifica autorizzazione in tal senso (e ancor più in presenza di un espresso diniego), un diritto all’arbitraria auto assegnazione del periodo di ferie desiderato, ancorché espressamente comunicato alla parte datoriale.