16 Febbraio 2015
Con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio u.s. (diffuso il 14 febbraio u.s.), l’Inps, come anticipato con la circolare 17/2015, ha fornito le istruzioni operative necessarie al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 118 e ss., l. 190/2014 in favore delle aziende che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015.
Come già illustrato con precedente news, tali assunzioni sono agevolate, per 36 mesi e sino ad un massimo di 8.060 euro su base annua, con un esonero contributivo pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
a) i premi e i contributi dovuti all’Inail;
b) il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
c) il contributo, ove dovuto, al Fondo di Solidarietà Residuale o ad eventuali Fondi Bilaterali aventi le medesime finalità.
Ciò posto, con il messaggio in esame l’Inps ha comunicato che i datori di lavoro che intendano godere del suddetto beneficio, debbano inoltrare, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
Tale richiesta, pertanto, nel caso di assunzioni agevolabili effettuate nel mese di gennaio 2015, dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa a tale mese, la quale, come noto, dovrà avvenire entro la fine del corrente mese di febbraio.
La sede territorialmente competente, poi, attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Il controllo sulla legittimità della fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato ex post dall’Inps attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
A prescindere da tale controllo, si segnala come l’Inps non abbia ancora istituito alcuna modalità per comunicare tempestivamente ai datori di lavoro l’eventuale esaurimento dei fondi stanziati per l’esonero contributivo (pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018).
Ciò, evidentemente, potrebbe comportare, soprattutto con l’avanzare dell’anno, il rischio per le strutture di procedere ad assunzioni che, seppur nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, non siano poi effettivamente agevolabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Ed infatti, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Inps, deve ritenersi che il codice di autorizzazione possa essere attribuito solo dopo che l’assunzione sia stata effettuata.
Si auspica, pertanto, un ulteriore intervento al fine di risolvere tale rilevante situazione di incertezza che potrebbe ridurre notevolmente l’effetto incentivante dello sgravio in questione.