area clienti

Esonero contributivo per le mamme rientrate in servizio dopo la maternità, nuovo messaggio INPS

7 Dicembre 2022

Come rilevato con la news del 21 gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), al comma 137, ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

L’INPS, già con la circolare n. 102 dello scorso 19 settembre, si è espresso su tale esonero sottolineando, da un lato, che lo stesso è riconosciuto esclusivamente sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e, dall’altro, che   l’esonero in oggetto spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa, purché sia fruito senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio di maternità.

Parimenti, secondo le indicazioni dell’ente previdenziale, l’esonero contributivo spetta anche nel caso di rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum, di cui all’art. 17 del d.lgs. n.151/2001, fino a sette mesi di età del figlio.

Trattandosi di un esonero che, come sopra rilevato, trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.

Con il recente messaggio del 9 novembre scorso, l’INPS (a seguito delle varie richieste di chiarimenti che gli erano pervenute) ha – inoltre – precisato che:

• l’agevolazione trova applicazione, per un anno, a partire dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

• le possibili cause che posticipano il rientro effettivo al lavoro (quali, ad esempio, ferie, malattie, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio di maternità, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, i giorni di congedo parentale e/o di ferie e/o di permessi e/o di malattia eventualmente fruiti senza soluzione di continuità rispetto all’astensione obbligatoria per maternità non comportano un differimento del termine dell’esonero.

Il recente messaggio INPS, inoltre, ribadisce quanto già stabilito dalla precedente circolare n.102/2022, ovvero che l’esonero contributivo in questione, a causa della sua specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Ancora, l’Istituto previdenziale sottolinea la portabilità dell’esonero in questione per il caso in cui la lavoratrice sia rientrata in servizio dopo il congedo di maternità e sia avvenuto un cambio di datore di lavoro, distinguendo – però – due ipotesi:

1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo (ad esempio, per dimissioni e nuova assunzione, ovvero per scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione) l’esonero non può essere riconosciuto, in quanto, rispetto al nuovo rapporto, difetterebbe il requisito del presupposto incentivato ovvero il rientro dalla maternità;

2. nel caso in cui, invece, non ci sia soluzione di continuità (ad esempio per trasferimento di azienda o cessione del contratto di lavoro), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi di una prosecuzione dello stesso rapporto.

Nel caso, infine, in cui la lavoratrice non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione obbligatoria per maternità, l’esonero può essere attribuito al nuovo datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice poiché, rispetto a quest’ultimo, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione della lavoratrice.

Potrebbe interessarti anche
Fisco, welfare e previdenza
Decreto Lavoro, i chiarimenti dell’Inps sul taglio del cuneo fiscale
Tra le finalità che hanno indotto l’Esecutivo ad emanare il Decreto Lavoro (d...
1 min
Fisco, welfare e previdenza
Decreto Lavoro parte 5: addio al reddito di cittadinanza
Tra le misure approntate dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 48/23), pubblicato in ...
10 min
Fisco, welfare e previdenza
Incentivi parità di genere: prorogati i termini per l’istanza
L’Inps, con messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha differito al 30 aprile 202...
3 min
Fisco, welfare e previdenza
NASpI anche per il lavoratore padre dimissionario
Con la circolare n. 32/2023 l'Inps ha fornito le indicazioni amministrative sull...
2 min
Fisco, welfare e previdenza
Bonus carburante: scattano i contributi per il 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata pubblicata la legge n....
2 min