12 Marzo 2021
Con circolare n. 32 dello scorso 22 febbraio u.s., l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) il quale ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero), è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nelle premesse di tale approfondimento, l’Ente ha subito evidenziato come il legislatore abbia stabilito che “il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto”, intendendo per tale valore quello calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Ad ogni modo appare opportuno (per quanto qui di interesse) illustrare i singoli punti che caratterizzano il succitato intervento amministrativo al fine di poterne cogliere al meglio l’effettiva portata applicativa.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
Dopo aver premesso che possono accedere all’esonero in questione tutti i datori di lavoro privati, l’INPS, in continuità con quanto già chiarito in relazione alle più recenti agevolazioni introdotte (cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018, n. 104/2019, n. 57/2020 e n. 133/2020), ha precisato che hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
1) gli enti pubblici economici;
2) gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3) gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4) le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5) le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6) i consorzi di bonifica;
7) i consorzi industriali;
8) gli enti morali;
9) gli enti ecclesiastici.
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo.
Quanto all’ambito soggettivo per il quale troverebbe applicazione la disciplina di favore prevista dalla normativa sopra indicata, l’INPS precisa invece che sebbene la norma parli genericamente di “assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato all’articolo 4 della legge Fornero, sarebbe invece da intendersi come “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”.
In ragione di ciò, lo sgravio contributivo in esame sarebbe quindi previsto unicamente per l’assunzione di:
Inoltre, con specifico riferimento alla locuzione “prive di impiego” si richiama quanto chiarito al riguardo con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, in forza del quale sono stati individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
In tal senso, pertanto, per lavoratrici “prive di impiego” dovranno intendersi soltanto quelle che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
L’Ente precisa infine che il requisito di cui sopra deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Rapporti di lavoro incentivati.
Con riferimento invece alla tipologia di assunzione che legittimerebbe l’applicazione del benefico in parola l’INPS stabilisce come questo trovi applicazione nei casi di:
Oltre al lavoro intermittente, restano invece esclusi, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato viene chiarito che l’incentivo:
a) in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
b) in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
c) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta inoltre anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Assetto e misura dell’incentivo.
Come anticipato apertura, la misura dell’incentivo in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, restando inteso che nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.
Al riguardo, l’INPS precisa inoltre che per la determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio sarà necessario fare sempre riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Condizioni per l’applicabilità dell’incentivo.
Quanto alle condizioni che devono sussistere affinché possa trovare applicazione il beneficio in parola, l’INPS richiama quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ovverosia:
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’incentivo resta subordinato anche all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ne consegue che l’esonero contributivo di cui si tratta non spetterebbe nelle ipotesi in cui:
In ultimo, l’incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Cumulabilità con altre forme di incentivo.
L’INPS chiarisce infine che l’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
In tal senso, non risulterebbe cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in virtù dell’espressa previsione di legge in tal senso prevista.
Nelle ipotesi in cui l’esonero in commento risulti invece cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione “residua” dovuta, in ragione del primo esonero applicato.
Quanto alla cumulabilità tra i diversi regimi di esonero, l’INPS chiarisce infine come la stessa, ove consentita, debba avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che sia l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento ad andare a cumularsi con quelli già in essere.