22 Settembre 2023
Merita interesse l’interpello del Ministero del Lavoro (n. 1 del 15 settembre u.s.) che, in riscontro alla istanza proposta da UGL Agroalimentare, ha colto l’occasione per fornire alcune delucidazioni con riferimento al rapporto di lavoro in somministrazione.
Il quesito posto dall’organizzazione sindacale concerne l’individuazione del contratto collettivo applicabile (vale a dire il ccnl applicato dall’agenzia di somministrazione e/o il ccnl applicato dall’utilizzatore) in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati.
Il Dicastero richiama, in via preliminare, gli aspetti caratteristici di tale tipologia contrattuale, che vede coinvolti tre diversi soggetti (agenzia di somministrazione/lavoratore somministrato/utilizzatore) nell’ambito di due distinti rapporti contrattuali, ossia quello commerciale, intercorrente tra agenzia ed utilizzatore, e quello lavorativo, che lega agenzia e lavoratore somministrato.
Tale struttura “trilaterale” della somministrazione, sostiene il Ministero, comporta una scissione tra la titolarità giuridica del rapporto, che resta in capo all’agenzia, e l’effettiva utilizzazione della prestazione del lavoratore somministrato, che viene concretamente inserito nell’organizzazione aziendale dell’utilizzatore.
Conseguenza naturale di tali premesse – come precisato nell’interpello – è che il rapporto di lavoro del lavoratore somministrato debba essere regolato, in primis, dal ccnl applicato dall’agenzia di somministrazione (datore di lavoro effettivo) ferma restando, tuttavia, la necessità di integrare tale disciplina contrattuale con quella prevista dal ccnl applicato dall’utilizzatore.
Quanto sopra in ossequio al principio di parità previsto dall’art. 35 del d.lgs 81/15 a mente del quale le condizioni economiche e normative dei lavoratori somministrati non debbono essere inferiori a quelle dei dipendenti, di pari livello, dell’utilizzatore.
Le suddette conclusioni devono ritenersi valevoli anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati ai quali deve essere consentito di esercitare, all’interno del contesto lavorativo nel quale sono inseriti, tutti i diritti sindacali riconosciuti dall’ordinamento e dal ccnl applicato all’impresa utilizzatrice, “in modo tale da garantire la concreta effettività di tali diritti…”.
Depone in tal senso il contenuto del successivo art. 36 del citato decreto che, nel confermare l’applicazione dei diritti sindacali previsti dalla l. 300/70 ai lavoratori delle agenzie di somministrazione, riserva loro, per tutta la durata della missione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale come pure la partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.