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Esenzione dalle fasce di reperibilità

1 Aprile 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio u.s. è stato pubblicato il d.m. 11 gennaio 2016, con il quale il Ministro del Lavoro, in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act (art. 25 d.lgs. 151/2015), ha individuato i lavoratori che – nel settore privato – sono esonerati dal rispetto delle c.d. fasce di reperibilità.

Come noto, ai sensi del d.m. 15 luglio 1986, i dipendenti privati, in caso di malattia, sono tenuti a rendersi reperibili presso il domicilio per le eventuali visite di controllo disposte dall’Inps (d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro) tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Con riferimento al pubblico impiego, invece, tali fasce sono state ampliate con d.m. 18 dicembre 2009, cosicché i lavoratori delle p.a., in caso di malattia, sono tenuti rendersi reperibili presso il proprio domicilio tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Nel settore pubblico, inoltre, il suddetto decreto ministeriale aveva già previsto specifici casi in cui il lavoratore era esonerato dal rispettare il suddetto obbligo, ma tale disciplina non trovava applicazione nei confronti dei lavoratori privati.

Ciò posto, con il decreto in esame il Ministero, sulla base di quanto previsto dal citato d.lgs. 151/2015, è intervenuto al fine di individuare “le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati”, prevedendo che sono esclusi da detto obbligo i dipendenti per i quali l’assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da effettuare;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Con tale intervento normativo – seppur con il meritevole intento di definire regole chiare, al fine di evitare che l’incertezza sulla sussistenza o meno dell’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità frustri, di fatto, le esigenze sia del datore di lavoro, sia del dipendente – il Governo ha, tuttavia, ampliato la discriminazione cui, come da anni denunziato dall’Aris, devono soggiacere i datori di lavoro privati rispetto alla pubblica amministrazione, la quale, come sopra evidenziato, a fronte della previsione delle esenzioni di cui trattasi, ha beneficiato di un significativo ampliamento delle fasce di reperibilità.
Il Decreto in esame, pertanto, rende ancor più urgente che il Dicastero competente provveda quanto prima ad adottare tutti i provvedimenti normativi necessari al fine di rimuovere tale evidente disparità di trattamento.

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