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Entrato in vigore il decreto correttivo del Jobs Act

25 Ottobre 2016

Lo scorso 10 ottobre 2016 è entrato in vigore il d.gls. 185/2016, mediante il quale il Governo ha attuato alcune correzioni alla riforma del lavoro realizzata mediante il cd Jobs Act.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la principale novità riguarda il lavoro accessorio.

L’art. 1 del citato Decreto, infatti, prevede l’obbligo, per i committenti che ricorrano a tale fattispecie contrattuale (nell’ambito della quale, si rammenta, il lavoratore viene remunerato mediante voucher già contenenti al proprio interno la contribuzione Inps ed Inail) di comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Tale comunicazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 60 minuti e la violazione dell’obbligo in questione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 ad euro 2.400.

Il Decreto, inoltre, apporta alcune modifiche alla vigente normativa in materia di apprendistato, ammortizzatori sociali, ispezioni sul lavoro, politiche attive e lavoro dei disabili.
Con riferimento a tale ultimo argomento, il nuovo testo legislativo precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa anche solamente pari, e non superiore, al 60 per cento.
Inoltre, viene modificata parzialmente la disciplina sanzionatoria prevista in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo o di mancata copertura della quota d’obbligo, precisando che in tale ultima ipotesi (mancata copertura delle quote di riserva) è applicabile la procedura della diffida accertativa da parte degli Ispettori del Lavoro.

Infine, il Decreto in esame modifica marginalmente la normativa in materia di dimissioni on line, stabilendo che tale procedura, oltreché con le modalità sinora in vigore (acquisizione del PIN da parte del sito Cliclavoro o invio per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certificazione), possa essere svolta anche presso gli studi professionali dei consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Naturalmente, per le modalità applicative di tale novità occorrerà attendere le necessarie istruzioni ministeriali.

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