18 Luglio 2018
Il 13 luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.87/2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore a partire da sabato 14 luglio e noto come “Decreto Dignità”.
Quanto al merito della riforma, già esaminato con precedente news del 4 luglio u.s., si conferma che tutte le modifiche contenute nel nuovo testo legislativo devono essere applicate immediatamente, non solo ai nuovi contratti a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018, ma anche a quelli già in essere che potranno essere rinnovati o prorogati seguendo le novellate disposizioni in materia di causalità e durata.
In proposito, si rammenta che sono consentite solo 4 proroghe nel rispetto di una durata massima complessiva di 24 mesi, con obbligo di indicarne la causale dopo i primi 12 mesi; nel caso del rinnovo, invece, la specificazione della causale è sempre necessaria, anche per contratti rinnovati prima dell’anno.
Naturalmente, saranno a breve pubblicate ulteriori note, volte ad approfondire le innovazioni introdotte dal decreto legge in commento, anche alla luce delle successive ed eventuali modifiche che, verosimilmente, interverranno in fase di conversione.