10 Marzo 2020
Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 11, recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
L’adozione di misure straordinarie ed urgenti anche nel settore della giustizia era attesa con impazienza dagli operatori del diritto, a maggior ragione a seguito dello stato di agitazione indetto dall’Organismo Congressuale Forense (che in data 4 marzo ha deliberato l’astensione degli avvocati da tutte le udienze), stante il dilagare dell’epidemia anche all’interno dei palazzi di giustizia in tutto il territorio nazionale e l’inadeguatezza dei controlli finalizzati alla riduzione del rischio di contagio.
Il suddetto decreto introduce, innanzitutto, un periodo di sospensione immediata – a partire dal 9 marzo e sino al prossimo 22 marzo – di tutte le udienze civili e penali che non rivestano carattere di urgenza (con le eccezioni espressamente previste dall’art. 2, co. 2 lett. g) del decreto), con conseguente rinvio d’ufficio a data successiva al 22 marzo.
In tale periodo restano altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto riferibile ai procedimenti rinviati (intimazione dei testimoni, redazione di memorie difensive e/o note autorizzate) e, qualora la decorrenza dei termini abbia inizio nel citato periodo, l’inizio stesso è differito al 23 marzo.
Il “fermo delle udienze” nel periodo indicato risponde all’esigenza di consentire ai capi dei singoli uffici giudiziari, di concerto con l’autorità sanitaria regionale ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, di adottare “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie” fornite dalle autorità competenti, al fine di “evitare assembramenti all’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
E così, con riferimento al successivo periodo decorrente dal prossimo 23 marzo e sino al 31 maggio 2020, l’eventuale differimento dei procedimenti (non urgenti), le modalità di accesso ai servizi giudiziari da parte del pubblico e degli operatori del diritto, nonché l’adozione di sistemi di trattazione alternativa delle udienze (ad esempio mediante accesso ai sistemi telematici in remoto) saranno demandati ai singoli uffici giudiziari, che adotteranno provvedimenti in tal senso.
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