Il d.l. 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza Covid- 19”, ha previsto misure eccezionali volte a consentire alle Aziende ed agli Enti del SSN di arruolare personale in deroga alle vigenti disposizioni normative, al fine di garantire l’assistenza ed assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento di posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva, necessari alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus.
In particolare, il citato decreto ha previsto che le Aziende e gli Enti del SSN possano:
- reclutare personale sanitario, nonché specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 547, l. n. 145/18, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, all’art. 6 del d.l. 78/10; tali incarichi possono essere conferiti anche a laureati in medicina e chirurgia privi di specializzazione ed ai medici privi della cittadinanza italiana, previo riconoscimento del titolo;
- procedere alle assunzioni degli specializzandi già collocati in graduatoria, con le modalità già previste dalla Legge di Stabilità per il 2019 (a tempo determinato, fino al conseguimento della specializzazione) anche in assenza del previsto Accordo tra Regioni ed Università, purchè nell’ambito della rete formativa;
- verificata l’impossibilità di assumere personale facendo ricorso alle graduatorie ancora in vigore, conferire incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro la durata dello stato di emergenza, a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;
- conferire incarichi a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica.
Si tratta, tuttavia, di misure espressamente previste per il solo SSN e devono essere finalizzate a garantire l’assistenza ed assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento di posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal coronavirus.
Per quanto sopra, la possibilità per le strutture private accreditate di accedere a tali disposizioni (con specifico riferimento a quelle relative alla possibilità di reclutare gli specializzandi) dipenderà sostanzialmente dalla possibilità di considerare tali realtà incluse nel novero degli “Enti del SSN”, atteso peraltro il loro attivo coinvolgimento nella gestione dell’emergenza Covid-19, già formalizzato in molte Regioni.
Download Emergenza Coronavirus e arruolamento personale sanitario