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Emanato il decreto sulla detassazione 2016

6 Aprile 2016

Nella serata del 30 marzo u.s. è stato diffuso il testo del decreto sottoscritto dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia in data 25 marzo 2016 (al momento in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti) riguardante la disciplina la detassazione della retribuzione di produttività per l’anno 2016.

Come già evidenziato con precedente news, la Legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015) ha reintrodotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la suddetta agevolazione, consistente in una aliquota fiscale del 10% applicabile alla c.d. retribuzione di produttività prevista dalla contrattazione decentrata, entro il limite complessivo di 2.000 (portato a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”), a condizione che il lavoratore non disponga di un reddito da lavoro dipendente superiore a 50 mila euro.
Per l’applicazione di tale istituto, tuttavia, si attendeva l’emanazione del decreto in esame cosicché, con la sua registrazione e pubblicazione ufficiale, potrà definitivamente considerarsi applicabile, per il 2016, la detassazione.
Come negli anni passati, deve rilevarsi che il testo ministeriale presenta alcuni rilevanti punti oscuri, non essendo chiaro se sia tuttora possibile includere negli accordi di II livello anche le voci retributive previste dal ccnl.

Tale incertezza, sufficientemente fugata nel biennio 2013-2014 dalle circolari emanate sull’argomento, torna attuale nel 2016, in quanto il decreto, dopo aver precisato che l’agevolazione riguarda i premi di risultato (e cioè le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione), dispone altresì che la contrattazione decentrata debba prevedere specifici “criteri di misurazione e verifica dei suddetti incrementi”, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Diversamente dal 2014, pertanto, il Legislatore ha innanzitutto previsto che le somme detassabili debbano essere di ammontare variabile e, quindi, di importo incerto.
Inoltre, dal tenore letterale del decreto si evince che i contratti, oltre a stabilire gli specifici indici di misurazione degli incrementi di produttività/qualità/redditività/efficienza/innovazione (che dovranno essere oggettivi, anche se non necessariamente numerici) debbano altresì prevedere sistemi di verifica del raggiungimento degli incrementi a cui i premi sono legati.
Da tale indicazione, secondo i primi commentatori, potrebbe finanche desumersi che l’imposta sostitutiva opererà solo per le somme erogate a seguito del raggiungimento del miglioramento dei suddetti indicatori, dovendosi invece intendersi escluse quelle forme incentivanti erogate in funzione dell’efficientamento, ma a prescindere dal suo effettivo realizzarsi.
Tale interpretazione restrittiva, tuttavia (sebbene non peregrina sulla base del dato testuale) non appare quella preferibile, soprattutto alla luce dei principi più volte ribaditi dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate negli anni passati, in quanto, di fatto, renderebbe sostanzialmente inapplicabile l’incentivo di cui trattasi.

Ad ogni modo, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti sull’argomento, occorrerà attendere la circolare che, verosimilmente, come ogni anno, il Ministero del Lavoro emanerà sul tema.
Sin da ora, nondimeno, può confermarsi che, ai fini della detassazione, continuerà ad essere necessario il deposito (in forma telematica) dell’accordo decentrato presso la DTL territorialmente competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione; unitamente all’accordo, inoltre, dovrà essere depositata anche l’autodichiarazione di conformità, redatta mediante l’utilizzo dell’apposito modulo allegato al decreto.
Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto (coincidente con la pubblicazione dello stesso nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro).
Il decreto, inoltre, precisa che l’innalzamento della soglia per la detassazione sino a 2.500 euro sarà riconosciuto qualora gli accordi decentrati prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Ciò dovrà realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
A tali fini, invece, non potranno essere considerati come utili eventuali gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

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