16 Giugno 2016
Con circolare n. 28 del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate – e non, come negli ultimi anni, il Ministero del Lavoro – ha fornito gli attesi chiarimenti in materia di detassazione, ribaltando tuttavia tutti i principi formatisi negli oltre 8 anni di applicazione dell’istituto.
Sin dal 2008, infatti, l’Agenzia delle Entrate (come peraltro anche il Ministero del Lavoro), aveva fornito una interpretazione estensiva del concetto di retribuzione incentivante, ricomprendendovi anche lo straordinario, l’indennità di turno, etc.
Con il provvedimento in esame, invece, l’Amministrazione Finanziaria – fornendo una interpretazione molto rigida del d.i. 25 marzo 2016 – ha notevolmente ridotto il campo d’applicazione della misura, giungendo a precisare che l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività, (…) ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro”.
Le voci detassabili, pertanto, devono innanzitutto essere variabili, anche se, secondo la circolare, tale requisito non deve essere inteso necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale.
Ed infatti, a differenza degli anni passati, ai fini della detassazione ciò che rileva non è soltanto la strutturale correlazione della voce retributiva ad incrementi di qualità, redditività, efficienza, innovazione – la cui definizione è di competenza esclusiva della contrattazione collettiva – ma soprattutto l’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti.
Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, infatti, è stato ritenuto “necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità”.
Appare evidente, pertanto, come per i premi corrisposti mensilmente (ad esempio tramite acconti del montante complessivo), la detassazione potrà essere applicata solamente a consuntivo, previa verifica del raggiungimento dei risultati.
A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che “il datore di lavoro se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l’agevolazione può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio”. Inoltre, risulta chiara la volontà dell’Amministrazione Finanziaria di rendere applicabile l’agevolazione fiscale – le quale, peraltro, costituisce oggi l’unica forma di incentivazione per la produttività, non essendo stata finanziata nel 2016 al decontribuzione di cui alla l. 247/2007 – ai soli trattamenti retributivi premiali, con esclusione quindi, ad esempio, di tutte le maggiorazioni erogate dalle strutture in virtù della particolare organizzazione del personale in ambito sanitario.
Sul punto, si rammenta – solo per completezza – che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su specifica interrogazione parlamentare, in data 2 agosto 2011 aveva espressamente esaminato proprio la specifica realtà delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, non escludendo affatto la possibilità di detassare le suddette voci retributive (straordinario, indennità di turno, etc.).
Ad ogni modo, sulla base delle nuove indicazioni amministrative, deve ritenersi che oggi la detassazione, nelle strutture che applicano i ccnl della sanità privata, possa essere applicata, oltre che ai trattamenti premiali eventualmente previsti in sede decentrata, solamente ai c.d. premi di incentivazione, e cioè quelli correlati alla presenza in servizio (indicatore, peraltro, espressamente contemplato sia dalla circolare, sia dal d.i. 25 marzo 2016).
A tal fine, per definire il concetto di assenteismo (alla cui riduzione è condizionata la detassazione), si potrà ben fare riferimento al numero di assenze, pari a 39 nell’arco di 12 mesi, preso indirettamente in considerazione dal ccnl per l’erogazione del premio.
In ogni caso, naturalmente, tutti i trattamenti detassabili dovranno essere introdotti ex novo o recepiti in appositi accordi decentrati (aziendali o territoriali), i quali dovranno essere depositati presso la DTL competente entro 30 giorni (unitamente alla dichiarazione di conformità) utilizzando l’apposito software disponibile sul portale internet Cliclavoro.
In caso di contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio, data di entrata in vigore d.i. 20 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente, non sarà necessario un nuovo deposito, essendo sufficiente indicare, nel modulo di cui alla procedura telematica, i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito). In tale ipotesi, pertanto, il datore di lavoro – anche laddove si tratti di un accordo territoriale – potrà limitarsi a compilare l’autocertificazione telematica di conformità e tale adempimento potrà essere effettuato anche dopo che sia decorso il termine di 30 giorni previsto dal decreto, purché anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato.
La circolare, inoltre, riconosce la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale, in sede di conguaglio, ai premi erogati nelle more della emanazione del decreto, a condizione che vi sia una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai criteri di misurazione statuiti dal Decreto stesso e che gli accordi sindacali siano depositati conformemente a quanto stabilito dal decreto e dalla circolare (deposito ex novo, ovvero semplice rilascio dell’autodichiarazione qualora il deposito sia avvenuto ai sensi della previgente normativa).
Gli accordi stipulati prima della data di pubblicazione del Decreto possono, inoltre, essere integrati per renderli pienamente conformi alle nuove disposizioni normative e, in tal caso, “l’accordo integrativo dovrà essere depositato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità cui all’articolo 5 del Decreto”.
Infine, si segnala che la circolare in esame ha analizzato anche le nuove misure di welfare aziendale introdotte dalla l. 208/2015, le quali saranno a breve oggetto di un ulteriore approfondimento.