8 Giugno 2014
Mediante la recente circolare n. 14 del 29 maggio 2014, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare le indicazioni operative per l’applicazione della detassazione nel 2014, confermando sostanzialmente quanto già illustrato, per il 2013, dalla circolare n. 15/2013, la quale trova ancora applicazione, atteso che – come già rilevato in una precedente nota (alla quale si rinvia per completezza) – il DPCM del 19 febbraio 2014 individua la c.d. retribuzione di produttività mediante un semplice richiamo alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013.
La circolare in esame, pertanto, conferma che le voci costituenti la retribuzione di produttività devono essere separatamente valorizzate dalla contrattazione territoriale o aziendale e devono essere correlate ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.
A tal proposito, tuttavia, la circolare conferma l’interpretazione estensiva già fornita lo scorso anno, ritenendo che possano essere considerate detassabili anche le somme correlate “a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili ed elastiche”.
Orbene, appare evidente come la maggior parte dei suddetti sistemi orari sia normalmente applicata nelle strutture sanitarie, costituendo una misura di efficientazione aziendale, oltre che, talvolta, dei veri e propri requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività sanitaria e socio-sanitaria.
Non vi è dubbio, pertanto, che – all’interno delle strutture sanitarie – le suddette voci retributive siano correlate alla creazione di una maggiore efficienza, derivante, a titolo esemplificativo, dalla garanzia della necessaria assistenza ai pazienti o assistiti e, quindi, dalla riduzione degli incidenti e, quindi, delle richieste di risarcimento del danno.
Ciò è stato espressamente riconosciuto dalle parti sociali sia a livello nazionale (cfr. accordo congiunto Aris/Aiop relativo al 2013), sia a livello decentrato e tale circostanza assume una fondamentale importanza, posto che – secondo quanto confermato, da ultimo, dalla circolare n. 14/2014 – la “rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva …”.
Tale affermazione costituisce, ormai, un principio fondamentale in materia di detassazione, essendo stato ripetuto, nel 2013 e nel 2014, in tutte le circolari e le risposte ad interpello relative alla detassazione, così da lasciare intendere che le valutazioni astratte operate dallo stesso Ministero del Lavoro – ad esempio riguardanti la c.d. “novità” delle misure organizzative aziendali (concetto elaborato dal Ministero del Lavoro al fine di riconoscere la legittimità degli accordi interconfederali stipulati da Confindustria) – cedano il passatto rispetto a quelle specifiche formulate dalla contrattazione decentrata.
Alla luce di quanto sopra, appare possibile confermare la piena validità degli accordi decentrati stipulati sulla base dei modelli forniti dall’Aris e dall’Aiop nel 2013, nei quali sono compiutamente espresse le ragioni delle valutazioni operate dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo, inoltre, la circolare n. 14/2014 – in controtendenza rispetto alle indicazioni fornite nel 2011, unitamente all’Agenzia delle Entrate – ha precisato che qualora gli accordi relativi al 2013, pur essendo scaduti, non siano stati disdettati e siano stati riproposti in maniera analoga anche nel 2014, può ritenersi che le misure di efficientazione previste per il 2013 siano state applicate anche nell’anno in corso senza alcuna soluzione di continuità, con la conseguenza che la detassazione, in tal caso, sarebbe applicabile anche per i periodi precedenti alla stipula del nuovo accordo, sin dal 1° gennaio 2014.
A tal fine, il Ministero del Lavoro non ritiene necessario alcun ulteriore adempimento, essendo sufficiente che l’accordo per il 2014 sia conforme a quello per il 2013.
Tuttavia, attesa la delicatezza della materia, appare opportuno che le strutture o le articolazioni territoriali delle associazioni di categoria stipulino (e depositino presso le DTL competenti) appositi accordi interpretativi, al fine di evitare che, in futuro, possano essere adottate interpretazioni difformi.
Una volta stipulati tali accordi interpretativi, sarà possibile applicare la detassazione sin dal 1° gennaio 2014 (rectius: dal 13 gennaio 2014, posto che le somme erogate avrebbero potuto essere detassate in base alla normativa relativa al 2013), anche in sede di conguaglio.