30 Gennaio 2015
Mediante circolare n. 17 del 29 gennaio u.s., l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione del nuovo sgravio previsto dall’art. 1, commi 118 e ss., della Legge di Stabilità 2015 (l. 190/2014), il quale ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Come noto, l’interpretazione della suddetta disciplina, in assenza degli attesi chiarimenti amministrativi, aveva suscitato, negli operatori, rilevanti incertezze interpretative, soprattutto con riferimento alle condizioni legittimanti il godimento del beneficio di cui trattasi.
Attraverso la circolare in esame, pertanto, l’Inps è intervenuto al fine di risolvere molte delle perplessità sorte a seguito dell’emanazione della l. 190/2014, rinviando tuttavia ad una successiva nota l’esplicitazione della procedura da seguire per richiedere lo sgravio contributivo.
Si precisa sin da ora, nondimeno, che il menzionato comma 118 della Legge di Stabilità prevede espressamente, quale data di decorrenza dello sgravio, il 1° gennaio 2015 e, pertanto, si ritiene che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a partire da tale data, ancorché prima del rilascio delle suddette procedure operative, possano beneficiare dell’esonero contributivo in questione.
Si auspica, quindi, che l’Inps fornisca una procedura univoca al fine di trattare anche tali casi.
Rapporti di lavoro incentivati.
In primo luogo, l’Inps ha chiarito quali siano i rapporti di lavoro incentivati dalla Legge di Stabilità, precisando che la norma, riferendosi ai contratti a tempo indeterminato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ha inteso includere anche i rapporti di lavoro ripartito e quelli di natura dirigenziale.
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, la circolare riconosce che il regime di recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro non incide sull’applicabilità dell’incentivo in questione.
Alla luce di tale chiarimento, non può certo dubitarsi che lo sgravio troverà applicazione anche nei confronti dei rapporti di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore del c.d. contratto a tutele crescenti (attualmente ancora all’esame delle competenti commissioni parlamentari).
La circolare, inoltre, in più passaggi assimila alle nuove assunzioni le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
Deve ritenersi, pertanto, che anche in tali casi, al ricorrere delle ulteriori condizioni di legge, troverà applicazione l’incentivo in esame, essendo peraltro irrilevante che la trasformazione (così come le nuove assunzioni) avvengano in virtù di un obbligo o di un diritto di precedenza imposto dalla legge o dalla contrattazione.
Sono, invece, esclusi dal campo d’applicazione dell’incentivo in questione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico o di lavoro intermittente (c.d. a chiamata).
Misura dell’incentivo.
La circolare precisa come l’esonero contributivo sia pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
a) i premi e i contributi dovuti all’Inail;
b) il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
c) il contributo, ove dovuto, al Fondo di Solidarietà Residuale o ad eventuali Fondi Bilaterali aventi le medesime finalità.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la circolare precisa che la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, l’Inps ha precisato che la soglia massima di esonero contributivo va riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
In ogni caso, si evidenzia che la Legge di Stabilità determina ex ante le somme destinate al nuovo incentivo, per il cui finanziamento sono stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l’anno 2018.
La circolare, a tal proposito, non fornisce alcun chiarimento relativo alle modalità con cui i singoli datori di lavoro saranno informati dell’eventuale esaurimento delle suddette somme.
Verosimilmente, tuttavia, saranno adottati gli stessi accorgimenti espressamente previsti dalla circolare in favore dei datori di lavoro agricoli, nei confronti dei quali, in caso di insufficienza delle risorse, l’Inps si è impegnato a fornire immediata comunicazione.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La circolare, inoltre, ha fornito chiarimenti anche in merito alle condizioni alle quali è subordinato il beneficio in questione, il cui godimento, in particolare, è possibile solamente qualora il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto, anche per interposta personale o tramite società collegate, rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo.
A tal proposito, la circolare precisa che l’esonero contributivo è finalizzato ad incentivare l’assunzione di lavoratori che risultino, nei termini sopra indicati, “privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Pertanto, non costituiscono ostacolo al godimento dell’incentivo gli eventuali rapporti di lavoro autonomo (libero professionali, co.co.co., lavoro a progetto, etc.), i rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di lavoro intermittente.
Di contro, invece, l’esonero contributivo non trova applicazione qualora il lavoratore, nei termini sopra indicati, abbia prestato la propria opera nell’ambito di un contratto di apprendistato o di lavoro domestico, ovvero sia stato assunto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione.
La Legge di Stabilità, inoltre, prevede che il lavoratore non debba avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato mediante lo stesso esonero contributivo.
Per ciascun dipendente, pertanto, l’incentivo in questione può essere utilizzato una sola volta.
Trovano, inoltre, applicazione nei confronti dell’agevolazione in questione gli ordinari requisiti previsti dalla l. 92/2012 e dalla l. 296/2006 per la generalità degli incentivi all’assunzione.
In particolare, pertanto, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
b) il datore di lavoro è interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.;
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, tuttavia, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria;
e) il datore di lavoro di lavoro non si trova nelle condizioni che legittimano il rilascio di un DURC positivo;
f) mancato rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come accennato nel precedente paragrafo, invece, secondo l’interpretazione fornita dall’Inps non trova applicazione, nella fattispecie, quanto previsto dall’art. 4, comma 12, lett. a), della l. 92/2012, secondo cui non possono godere di incentivi le assunzioni che avvengano in ottemperanza ad un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, pertanto, la circolare precisa che può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi.
Analoghe considerazioni, inoltre, valgono anche per le assunzioni operate in attuazione della l. 68/1999.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’assunzione.
La Legge di Stabilità, oltre a disporre la soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, l. 407/1990, prevede altresì che l’esonero contributivo non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive.
Cionondimeno, la circolare in esame ritiene che il suddetto incentivo possa essere applicato contestualmente con le seguenti agevolazioni:
a) incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
b) incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
c) incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi;
d) incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014;
e) incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, limitatamente agli operai agricoli.
Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la circolare consente una cumulabilità in misura limitata.