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Educatori senza titolo

25 Gennaio 2013

Spesso viene richiesto se le mansioni da affidare agli educatori senza titolo possano essere le stesse degli educatori professionali, anche in considerazione del diverso inquadramento loro riconosciuto dal ccnl della Sanità privata (posizione B3, B4, ovvero C – a seconda dell’anzianità di servizio e del possesso o meno del diploma di scuola media superiore – per gli “educatori senza titolo specifico” e posizione D per gli “educatori professionali”).

La soluzione muove dalla vicenda relativa all’istituzione del profilo dell’educatore professionale avvenuta con decreto Ministeriale n.520 dell’8 ottobre 1998, il quale ha provveduto a descrivere minuziosamente i compiti di tale figura.
Segnatamente, il suddetto decreto ha stabilito che l’educatore attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell’ambito del progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana ed in particolare:
– cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà;
– programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
– programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi e della collettività;
– opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
– partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati;
– contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all’aggiornamento del relativo profilo professionale.

A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto è sorta presso le strutture socio sanitarie la necessità di contemperare il rispetto della nuova normativa con la salvaguardia del posto di lavoro degli operatori che – ancora prima dell’emissione delle nuove disposizioni legislative – erano stati impiegati in mansioni educative invero molto simili a quelle assegnate dallo stesso.
A prescindere dal diverso livello di inquadramento, già sopra evidenziato, per quanto attiene alle mansioni la normativa contrattuale contenuta nel ccnl Aris precisa che le qualifiche della posizione economica C comportano – tra le altre – <<funzioni educative mirate al recupero ed al reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche>>.
Comparando queste mansioni con quelle indicate dal D.M. 520/1998 e sopra descritte, emerge chiaramente come la distinzione tra gli educatori senza titolo e quelle degli educatori professionali riguardi in effetti solo il diverso inquadramento e non già le funzioni, le quali sembrano avere, invece, un contenuto sovrapponibile.

Quanto sopra ha trovato conferma in una nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.839 del 2008, in cui quest’ultimo – rispondendo ad un interpello formulato dall’ARIS in merito alla possibilità per gli educatori senza titolo specifico di svolgere le medesime mansioni degli educatori professionali – ha confermato che gli educatori inquadrati in carenza di titolo, sempre perdurando la loro condizione di figure ad esaurimento, “possono continuare a svolgere le medesime mansioni degli educatori professionali di cui al D.M. 8 ottobre 1998, n. 520”.
Fermo restando quanto sopra dedotto e confermato dalle precisazioni ministeriali, resta valido in ogni caso il diverso inquadramento che è pienamente giustificato in virtù del mancato possesso da parte degli educatori senza titolo del diploma di laurea oggi richiesto dalla normativa vigente per lo svolgimento di funzioni educative.

In proposito il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 486/2009, emessa in una controversia patrocinata dallo scrivente studio, ha precisato testualmente che “il difetto del titolo professionale non costituisce un mero accidente formale: il possesso di un titolo specifico qualifica in modo diverso la stessa prestazione lavorativa, giustificando e fondando la distinzione ed il superiore inquadramento”.

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