30 Settembre 2022
Spesso nella realtà delle strutture sanitarie o socio-sanitarie si pone la necessità di assegnare al lavoratore mansioni differenti (quali, ad esempio, quelle di cuoco e addetto al guardaroba, ovvero di autista e centralinista) a causa di sopravvenute necessità aziendali oppure, ad esempio, per evitare di ridurre l’orario di lavoro ad un dipendente la cui attività si sia, nel tempo, ridotta per varie ragioni.
A riguardo deve, innanzitutto, sottolinearsi che l’assegnazione a mansioni promiscue (beninteso sul presupposto del possesso dei titoli professionali necessari, ove richiesti dalla legge e nel rispetto del divieto di demansionamento) non è considerata di per sé stessa illegittima e, dunque, il lavoratore può essere validamente addetto a mansioni riferibili a diverse qualifiche, tant’è che la contrattazione collettiva generalmente disciplina espressamente tale ipotesi.
Tuttavia, il problema che spesso si pone in concreto è quello di stabilire quali debbano essere l’inquadramento corretto e la giusta retribuzione per il dipendente che esegua mansioni riconducibili a diverse posizioni contrattuali.
Infatti, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assegnato a diverse mansioni appartenenti alla stessa categoria non si rinvengono criticità in ordine alle problematiche sopra evidenziate che, invece, si pongono quando il lavoratore svolga attività riconducibili a differenti livelli di inquadramento.
In proposito, come sempre, è la giurisprudenza a risolvere la questione.
In particolare, la Corte di Cassazione, già con sentenza n. 19725/2017 (successivamente confermata con la più recente sentenza n. 2969/2021) si è pronunciata riguardo ai criteri necessari ad individuare il corretto inquadramento da attribuire al lavoratore che eserciti mansioni promiscue, mutando l’orientamento precedentemente espresso in materia.
Infatti, mentre in passato i giudici di legittimità sostenevano che, in presenza di mansioni promiscue, l’indagine volta ad accertare l’esatto inquadramento non potesse prescindere dalla comparazione sul piano quantitativo delle varie attività svolte dal dipendente, con il tempo gli Ermellini hanno modificato il loro pensiero, sostenendo che a prevalere, ai fini del giusto inquadramento, non sono tanto le funzioni eseguite per il maggior numero di ore quanto quelle caratterizzate da un contenuto professionale maggiormente qualificante.
Con le citate sentenze, la Suprema Corte sostiene precisamente che l’analisi corretta sulla quale fondare il giusto inquadramento da attribuire al lavoratore addetto a mansioni promiscue deve tenere conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, anche se (eventualmente) espletata per un numero di ore inferiore rispetto a quelle complessivamente svolte, purché esercitata in maniera costante e non sporadica o occasionale.
Inoltre, secondo i giudici di ultima istanza, il principio sopra enunciato trova applicazione a condizione che «la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore».
In tale ottica, pertanto, nell’ambito della sanità privata può validamente affermarsi che nulla è cambiato, in quanto i rispettivi ccnl (cfr art. 16 ccnl per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie, nonché art. 16 del ccnl per il personale dipendente dalle RSA e Centri di Riabilitazione), nel disciplinare l’ipotesi del cumulo delle mansioni, dispongono testualmente che «ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito…il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica superiore corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo».
Pertanto, si ritiene che, in virtù di queste previsioni contrattuali, continui a prevalere, ai fini del superiore inquadramento, il criterio quantitativo, fermo restando – nel caso di mancata prevalenza nel tempo delle mansioni superiori – il diritto del lavoratore di conseguire, per le ore di lavoro effettuate in dette mansioni, la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla funzione superiore (come esplicitamente previsto dalle citate norme dei contratti di lavoro sottoscritti da Aris).