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È nullo il licenziamento per g.m.o. adottato in violazione del divieto

11 Dicembre 2020

Con una recente sentenza (la n. 112 del 11 novembre 2020), emessa dal Tribunale di Mantova, viene per la prima volta affrontato il tema della legittimità di un recesso per giustificato motivo oggettivo irrogato in vigenza del divieto di licenziamento introdotto dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Come noto, il suddetto divieto è stato introdotto dall’art. 46 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) inizialmente fino al 17 maggio 2020, per poi essere prorogato fino al 17 agosto (dal c.d. Decreto Rilancio) poi fino a tutto il 2020 dal c.d. Decreto Agosto ed infine sino a tutto il 31 gennaio 2021 dal d.l. 137/2020 (termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2020).

Ebbene l’attuale regime di divieto generalizzato – sebbene emanato per far fronte ad una fase di emergenza – suscita non poche perplessità anche con riferimento alla sua compatibilità con la libertà di iniziativa economica sancita e tutelata dall’art. 41 della Costituzione.

Il caso analizzato dal Tribunale di Mantova riguarda una lavoratrice, commessa presso un negozio di abbigliamento, licenziata in data 09 giugno 2020, per giustificato motivo oggettivo dovuto alla chiusura della sede operativa alla quale era stata adibita.

La lavoratrice ha impugnato giudizialmente il provvedimento irrogato nei suoi confronti ritenendolo nullo in quanto adottato in violazione di una norma di legge (ovvero il divieto generalizzato di licenziamento).

Il Tribunale di Mantova ha accolto il ricorso e per l’effetto ha dichiarato nullo il recesso, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento in favore della stessa di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.

 Secondo il Giudice adito le norme sul divieto di licenziamento rappresentano “una tutela temporanea della stabilità del mercato e del sistema economico” nonché “una misura politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico”.

In, tale ottica, secondo il ragionamento del giudicante, la chiusura totale delle attività cui era addetta la lavoratrice (con tutte le conseguenze in termini economici che ne derivano per l’imprenditore) è una circostanza atta a divenire ininfluente ed immeritevole di alcuna tutela atteso che, come si conclude nella sentenza in commento, “dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.”.

Alla luce di tale conclusione, la quale accresce i dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto in questione, viene da domandarsi: fino a che punto lo Stato può condizionare e veicolare in maniera così incisiva le scelte imprenditoriali le quali, in ogni caso, restano preordinate (o per meglio dire subordinate) alle condizioni generali e specifiche del mercato?

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