27 Aprile 2020
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso, nella tarda serata di ieri, il decreto che disciplina le nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali stabilendo le disposizioni relative alla cd. Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che saranno in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, con un allentamento delle misure restrittive.
Il DPCM ha confermato alcune delle misure di contenimento già statuite nei precedenti provvedimenti, prevedendo infatti la riapertura delle sole attività produttive commerciali ed industriali indicate nell’Allegato 3 (in cui sono riportati i codici ATECO) in cui si annoverano principalmente: la manifattura, le costruzioni e il commercio all’ingrosso, ma anche, tra gli altri, il tessile, la moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro, la fabbricazione di mobili.
Le suddette attività dovranno continuare a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020; la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il nuovo decreto, nel prevedere le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, ha stabilito che le Regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale; i dati del monitoraggio saranno comunicati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico e, nei casi in cui dallo stesso emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Per ciò che concerne poi la mobilità delle persone, sarà consentito spostarsi da un comune all’altro entro la stessa regione per motivi di lavoro, salute o “necessità”, e vengono annoverati tra questi ultimi anche gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento sociale e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, dal cui obbligo sono esclusi solamente i bambini sotto i sei anni e le persone disabili; tra una regione e l’altra, invece, ci si potrà spostare solo per comprovate ragioni di lavoro, di assoluta urgenza ovvero per ragioni di salute, sebbene sarà consentito in ogni caso il ritorno al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda l’accesso dei visitatori nelle RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani saranno le direzioni sanitarie a decidere in merito, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con il precipuo scopo di scongiurare ogni possibile rischio di contagio.
L’art. 8 del DPCM de quo prevede poi la riattivazione di tutte le attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità, secondo piani territoriali mirati, adottati dalle Regioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti- contagio, al fine di tutelare la salute di utenti e operatori.
I datori di lavoro privati possono continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, anche in assenza di accordi individuali e si raccomanda ancora di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie.
In proposito, si evidenzia tuttavia che l’art.1 lett. r del DPCM conferma la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale impiegato nelle unità di gestione della crisi.
Infine, dal 4 maggio riapriranno parchi e ville, con divieto assoluto di assembramento e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; saranno consentiti lo sport, nel rispetto della distanza di due metri, e attività motoria a livello individuale ovvero accompagnata in caso di minore o soggetto non autosufficiente.
Resteranno chiusi impianti sciistici, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi e scommesse, discoteche e locali, scuole, mentre riapriranno le chiese e i luoghi di culto, con entrata contingentata e nel rispetto della distanza di un metro tra le persone.
In ogni caso, rimangono sospese le cerimonie civili e religiose, mentre saranno consentiti i funerali con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando i dispositivi di protezione.
Download DPCM 26 aprile 2020_le principali novità della cd. Fase 2