16 Aprile 2020
Con DPCM del 10 aprile u.s., il Governo ha confermato alcune delle misure di contenimento già stabilite nei precedenti provvedimenti, volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, con particolare riferimento alla limitazione della circolazione delle persone e delle attività produttive.
Per le attività non rientranti nella sospensione, il recente decreto ha previsto il rispetto dei “contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (art. 1, punto 10).
Tale Protocollo individua, in particolare, alcune misure precauzionali che devono essere adottate dalle imprese, previa consultazione con le OO.SS., a tutela della salute dei soggetti presenti in azienda.
Per espressa previsione delle parti, tale documento ha la finalità di “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”.
Il citato Protocollo non trova, dunque, applicazione nelle realtà sanitarie, per le quali sono previste misure specifiche dalla normativa nazionale e regionale, a tutela dei lavoratori e della salute pubblica.
Proprio per tale ragione, in data 25 marzo u.s., il Ministro della Salute ha sottoscritto con le OO.SS. un documento denominato “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, in cui è stato formalizzato l’impegno del primo all’adozione di misure che possano garantire una maggiore sicurezza al personale sanitario, impegnato in prima linea sul fronte dell’emergenza in atto.
In particolare, in tale ultimo documento le parti si sono impegnate a:
III) assicurare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la funzionalità delle strutture.
Si tratta, tuttavia, di impegni che non investono direttamente i datori di lavoro, ma per l’attuazione dei quali sarà necessario attendere gli appositi provvedimenti normativi.
Il documento in questione è stato tuttavia sottoscritto dal Ministro e dalle OO.SS., senza la partecipazione delle associazioni datoriali, per cui non riveste – allo stato – forza di legge, né di accordo sindacale (contrariamente al Protocollo del 14 marzo 2020 che, invece, ha le caratteristiche dell’accordo sindacale e che è stato, per di più, richiamato dall’ultimo DPCM).
Resta comunque l’auspicio che le misure previste nel Protocollo del 25 marzo – tutte condivisibili – siano presto attuate in tutto il territorio nazionale e che – per il futuro – le associazioni datoriali possano essere coinvolte al fine di apportare anche il loro contributo.
Download DPCM 10 aprile 2020 e sicurezza dei lavoratori nell’emergenza sanitaria da “Covid-19”