15 Settembre 2017
Il recente DPCM firmato dal Presidente Gentiloni lo scorso 4 settembre 2017 (e non ancora entrato in vigore, in attesa della pubblicazione in G.U.), offre l’occasione – seppur in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Inps – per fornire un primo quadro riepilogativo della disciplina della cd. APE volontaria, che, come già evidenziato in una precedente news, rappresenta una misura sperimentalmente introdotta dalla l. 232/2016 per il periodo dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2018 al fine di consentire, mediante strumenti finanziari, una sorta di anticipazione della data di decorrenza della pensione di vecchiaia.
Al riguardo, al fine di agevolare la lettura dei paragrafi che seguono, si rammenta che per il biennio 2017/2018, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori (dipendenti ed iscritti alla Gestione separata) di sesso maschile è pari a 66 anni e 7 mesi; per le donne, invece, il suddetto requisito è stato stabilito in 65 anni e 7 mesi (66 anni ed 1 mese per le iscritte alla Gestione separata) per il 2017 ed in 66 anni e 7 mesi per il 2018.
Oggetto dell’APE e requisiti.
Ai sensi del comma 166 della citata l. 232/2016, l’APE (acronimo che sta per Anticipo pensionistico) è un prestito corrisposto fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia a soggetti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’Inps o alle forme sostitutive o esclusive (ivi inclusa la Gestione separata Inps) che, al momento della richiesta, rispettino tutti i seguenti requisiti:
– abbiano raggiunto un’età anagrafica almeno pari a 63 anni;
– maturino il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
– abbiano maturato una anzianità contributiva almeno pari a 20 anni.
L’APE, pertanto, consente ai lavoratori in possesso dei suddetti requisiti di essere “accompagnati” fino alla pensione da un trattamento sostitutivo della pensione, erogato come prestito da una Banca o da un altro istituto finanziario.
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovranno stipulare con l’ABI e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del DPCM in esame.
I beneficiari saranno tenuti alla restituzione del prestito a partire dal primo pagamento della futura pensione, mediante trattenute su tale trattamento, con un piano di ammortamento di durata ventennale.
In altri termini, pertanto, il prestito ottenuto verrà restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE.
È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, presentando una apposita domanda telematica all’Inps (cfr. art. 12 del DPCM in esame).
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. In tale ipotesi, pertanto, l’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sotto il profilo fiscale, occorre precisare che le somme erogate a titolo di APE non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore; alle somme erogate a titolo di APE, inoltre, si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Durata ed ammontare del prestito.
Il prestito ha una durata minima di sei mesi e viene erogato in rate mensili (per 12 mensilità annue) fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Inoltre, per coloro che risultino aver maturato i requisiti per l’APE prima dell’entrata in vigore del DPCM (ma comunque successivamente al 1° maggio 2015) è prevista la possibilità di presentare una domanda con effetto retroattivo e con diritto alla corresponsione dei ratei arretrati.
L’importo mensile del prestito è stabilito dalle parti nel contratto di finanziamento.
Il DPCM, tuttavia, prevede che detto rateo non possa essere inferiore a 150 euro o superiore ai seguenti limiti massimi, calcolati in proporzione al trattamento pensionistico lordo futuro:
– 75% per i prestiti di durata superiore a 36 mesi;
– 80% per i prestiti di durata compresa tra 24 e 36 mesi;
– 85% per i prestiti di durata compresa tra 12 e 24 mesi;
– 90% per i prestiti di durata inferiore a 12 (ma comunque superiore a 6 mesi).
In ogni caso, inoltre, l’APE non deve rendere irrisoria la pensione futura e, pertanto, l’anticipazione richieste deve essere di entità tale da non incidere come rata di ammortamento per la restituzione, compresi eventuali altri prestiti, oltre il 30% del trattamento pensionistico.
Procedura di accesso all’APE.
Il lavoratore interessato ad accedere all’APE è tenuto innanzitutto a richiedere all’Inps – direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato – il rilascio di una specifica certificazione del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. L’INPS, verificato il possesso di tali requisiti, rilascia entro 60 giorni detta certificazione e comunica altresì l’importo minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile.
Una volta ottenuta tale certificazione, il lavoratore potrà rivolgersi agli istituti bancari ed assicurativi che abbiano aderito agli accordi quadro che saranno stipulati dal Ministeri competenti, al fine di ottenere proposte di finanziamento e di assicurazione per il rischio di premorienza.
Tali proposte dovranno poi essere allegate alla domanda di APE che il lavoratore dovrà inoltrare telematicamente (anche per il tramite di un intermediario abilitato); contestualmente inoltre il dipendente dovrà formulare anche domanda di pensione.
A partire dalla presentazione della domanda, l’Inps provvederà autonomamente ad inviare le proposte di finanziamento e di assicurazione agli istituti bancari ed assicurativi prescelti, acquisendo le rispettive accettazioni. L’APE si perfeziona alla data in cui i contratti accettati sono pubblicati nella sezione individuale telematica del lavoratore.
Qualora nelle more dell’APE dovessero mutare i requisiti pensionistici per effetto dell’adeguamento all’aspettativa di vita, anche l’ammontare e la durata del finanziamento subiranno variazioni, salvo che il lavoratore non abbia espresso una volontà contraria al momento della domanda.